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di Daniele Bonaddio - 6 Novembre 2020
L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la Nota protocollo n. 963 del 4 novembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti su alcune misure per il lavoro contenute nel Decreto Agosto, ed in particolare in merito:
Il presente documento di prassi fa seguito alla nota INL prot. n. 713 del 16 settembre avente ad oggetto le disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020; in particolare la presente nota serve a segnalare alcune modifiche apportate in sede di conversione del predetto decreto nonché le disposizioni di interesse contenute nel più recente D.L. n. 137/2020.
Nell’ambito del contratto di somministrazione, il rapporto può andare anche oltre i 24 mesi. Infatti, l’art. 8 del “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020) stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi.
Tale periodo può essere anche non continuativo senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò è possibile soltanto se:
La Legge di conversione del “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare è precluso l’avvio delle procedure collettive. Inoltre la L. n. 137/2020 proroga la sospensione di quelle già iniziate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Quindi, vengono salvaguardate esclusivamente le ipotesi in cui il personale interessato venga riassunto dall’impresa subentrante in forza di un cambio appalto.
Resta inibito, per lo stesso arco temporale, anche il licenziamento individuale posto in essere dai datori di lavoro e sono altresì sospese le procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966.
Il Decreto Agosto disciplina anche la fruizione della CIG per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di 6 settimane. È possibile della cassa integrazione dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.
Inoltre, regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Tra l’altro è possibile per i datori di lavoro rinunciare a una parte dell’esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.
Altra novità del “Decreto Agosto” riguarda la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi INPS e INAIL dovuti per il mese di novembre 2020. Possono aderirvi solamente i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, e che appartengono ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del Dpcm del 24 ottobre 2020.
I pagamenti in questione dovranno tuttavia essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Di seguito alleghiamo il testo del documento dell’INL per una sua completa lettura.