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Blocco dei licenziamenti, fino al 17 agosto: novità nel Decreto Rilancio

Il Dl Rilancio allunga di 3 mesi lo stop ai licenziamenti collettivi ed individuali di tipo economico. Ecco in cosa consiste.


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di - 21 Maggio 2020

Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti a causa del coronavirus? Il Decreto Rilancio ha prorogato per ulteriori 3 mesi il divieto di licenziamento stabilito nel Cura Italia Dl 18/2020 che, ricordiamo, ha introdotto una norma in favore dei lavoratori, che prevede il divieto di licenziare sia con procedure collettive che individuali per giustificato motivo oggettivo a causa dell’emergenza Covid-19.

Per evitare che aumentino i licenziamenti durante l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, il governo ha introdotto una sorta di stop ai licenziamenti: i licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/1991, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

La durata dello stop ai licenziamenti è di 5 mesi decorrenti dal 17 marzo 2020. Ergo, il divieto vale fino al 17 agosto 2020. Sono soggetti alla predetta novità tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 34/2020 del 19 maggio) approvato il 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha infatti allungato di ulteriori 3 mesi questo divieto, ovvero fino al 17 agosto.

Vediamo subito la novità del Dl Rilancio e poi passiamo a vedere come funziona il divieto di licenziamento covid-19.

Blocco dei licenziamenti, fino a quando? Ulteriori 3 mesi nel Dl Rilancio

Il decreto-legge 34/2020 prevede la proroga del blocco dei licenziamenti per ulteriori 3 mesi. Si tratta quindi dell’impossibilità di procedure di licenziamento collettivo e individuale fino al 17 agosto 2020. Nello stesso periodo restano ancora sospese eventuali procedure iniziate dopo il 23 febbraio 2020.

Sempre stando alla bozza dovrebbe essere aggiunta anche la possibilità per i datori di lavoro di revocare i licenziamenti effettuati tra il 23 febbraio e il 17 marzo per giustificato motivo oggettivo; il datore di lavoro dovrà però richiedere per il dipendente la Cassa Integrazione in deroga, a partire dalla data di efficacia del provvedimento.

Il rapporto di lavoro sarà quindi ripristinato senza alcun onere o sanzione per il datore di lavoro.

Leggi anche: Decreto Rilancio, testo approvato

Il caso del vuoto normativo

Data la pubblicazione del Dl 34/2020 in data 19 maggio vi è un vuoto normativo dal 17 maggio al 19 maggio. Cosa succede cioè ai licenziamenti avvenuti in data 18 maggio, quando cioè erano scaduti i termini del Dl Cura Italia, ma non erano ancora attivi gli effetti della proroga contenuta nel Decreto Rilancio?

Blocco dei licenziamenti collettivi

Nel caso dei licenziamenti collettivi, la preclusione alla apertura della procedura ha effetto:

Esempio

Dunque, se ad esempio un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività, non potrà farlo ora, ma dovrà attendere lo spirare dei sessanta giorni richiamati dalla norma.

Il provvedimento ha, invece, fatto salve le procedure collettive iniziate prima: conseguentemente, esse possono essere portate a compimento senza alcuna difficoltà.

Leggi anche: Licenziamento per malattia: cosa c’è da sapere

Blocco dei licenziamenti individuali

Il blocco dei licenziamenti, come precisato in premessa, opera anche in relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Sono soggetti a tale norma tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.

La sospensione temporanea dei licenziamenti individuali concerne:

Non si può quindi licenziare per riduzione di personale per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al coronavirus.

Leggi anche: Maxi decreto Coronavirus: testo del Dl Cura Italia in Gazzetta Ufficiale

Licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo

Pertanto, restano fuori dal blocco – ad esempio – i licenziamenti per giusta causa che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Ma non solo: anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Inoltre, sono esclusi i licenziamenti:

Novità dalla conversione in legge del Dl Cura Italia

La legge di conversione del decreto-legge Cura Italia, Legge n. 27/2020, ha introdotto una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto.

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Tags: coronavirus