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Decreto Rilancio: le misure di sostegno al mondo dello sport

Le misure a favore del mondo dello sport contenute nella Legge di conversione del Decreto Rilancio Legge 77/2020 in vigore dal 19 luglio.


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di - 24 Luglio 2020

Molte sono le misure previste  a favore del mondo dello sport a seguito dell’approvazione della legge di conversione (L. 77/2020) del Decreto Rilancio (Dl 34/2020). Tra queste sono di rilievo la sospensione e riduzione dei canoni versati dai gestori degli impianti sportivi; da citare anche il rimborso degli abbonamenti a favore degli utenti di palestre e piscine che, a seguito dell’emergenza da coronavirus hanno dovuto chiudere, impedendo l’accesso ai frequentatori.

Il grande l’impegno economico che i centri sportivi sono chiamati a sostenere per adottare adeguate misure di sicurezza e rendere effettiva la loro ripresa hanno reso necessari alcuni provvedimenti in loro favore. Molti i costi da affrontare, ad esempio per eseguire i lavori di sanificazione degli impianti. Per questo nel decreto Rilancio sono state previste alcune disposizioni contenenti misure di sostegno per lo sport. Per attenuare in qualche modo l’impatto negativo conseguente alla pandemia da Covid 19, il primo problema da affrontare è la mancanza di liquidità per gli operatori del settore colpiti dalla crisi economica degli ultimi mesi.

Ricordiamo infatti che eventi e manifestazioni sportive sono state fermati a causa delle misure varate dal Governo e solo recentemente le varie attività sportive sono potute ripartite con le dovute cautele e mettendo in atto numerose limitazioni.

Sospensione del pagamento dei canoni di locazione

Analizzando la situazione da un punto di vista normativo, il Decreto Cura Italia all’articolo 95, comma 1 (18/2020) aveva già previsto la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori dovuti per l’affidamento di impianti sportivi appartenenti allo stato o ad altri enti territoriali.

La sospensione era prevista a far data dal 17 marzo e fino al 31 maggio scorso. La misura era rivolta alle federazioni sportive di carattere nazionale, agli enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive di tipo professionistico o dilettantistico, aventi su territorio nazionale il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa.

Visto il riferimento al Decreto Cura Italia sembrerebbe quindi che dall’ambito di applicabilità della norma siano esclusi i soggetti privati. La citata Legge 77/2020 tuttavia proroga il termine al 30 giugno 2020. A sostegno del settore sportivo già il Decreto Cura Italia aveva previsto, sempre all’articolo 95, la possibilità di versare in un’unica soluzione il canone entro il 30 giugno senza che venissero applicati interessi e sanzioni oppure di versarlo in maniera dilazionata, ovvero in 5 rate di pari importi a decorrere da giugno.

Con il Decreto Rilancio il termine slitta al 31 luglio ed si conferma la possibilità di provvedere al versamento in maniera rateale con un massimo di 4 rate a partire dal mese di luglio 2020.

Revisione degli accordi per la concessione e gestione degli impianti

Per quanto concerne gli impianti sportivi che sono in concessione o in gestione, il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di rivedere gli accordi di concessione o gestione. A seguito della sospensione dello svolgimento delle attività sportive resosi necessario per il contenimento della diffusione del Covid 19, le parti dei rapporti di concessione in godimento o di gestione degli impianti sportivi pubblici che risultano in scadenza entro il 31 luglio 2023, potranno definire nuovi accordi a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio, su richiesta del concessionario.

Si rivedranno le condizioni di equilibrio economico finanziario in precedenza fissate; possibile la proroga della durata del rapporto contrattuale che non potrà comunque superare ulteriori 3 anni.

La revisione può essere giustificata, ad esempio dalla necessità di sostenere costi aggiuntivi e sopraggiunti per predisporre le misure organizzative volte a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti. L’opportunità di rinegoziazione può altresì essere la diretta conseguenza di minori ricavi dovuti alla riduzione del numero di presenze presso i centri sportivi.

In caso di mancanza di accordo è previsto il recesso dal contratto. A favore del concessionario si prevede il rimborso del valore delle opere realizzate compresi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

Qualora l’opera eseguita non abbia ancora superato il collaudo, il rimborso avrà ad oggetto:

  1. i costi effettivamente sostenuti,
  2. le penali,
  3. e altri costi connessi allo scioglimento del contratto.

La riduzione del canone di locazione per i centri sportivi

Il lockdown è un fatto sopravvenuto che ha comportato uno squilibrio nell’assetto degli interessi delle parti del contratto di locazione. Pertanto per palestre, piscine e altri impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, la citata Legge 77/2020 prevede delle tutele a favore dei gestori.

Il conduttore ha infatti diritto, nei limiti di 5 mensilità (da marzo a luglio) alla riduzione del canone di locazione; la riduzione è pari al 50% del canone. È fatta salva una diversa intesa tra locatore e conduttore che quest’ultimo dovrà provare.

Rimborso degli abbonamenti agli utenti

La sospensione delle attività sportive ha comportato per gli iscritti l’impossibilità di accedere alle strutture sportive nonostante gli abbonamenti pagati.

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di richiedere, entro 30 giorni (a partire dal 19 luglio), il rimborso del prezzo relativo al periodo di sospensione. L’utente dovrà fornire prova del titolo di acquisto dell’abbonamento o del pagamento dello stesso.

Il gestore della struttura sportiva entro 30 giorni dalla richiesta a lui pervenuta:

  1. potrà provvedere al rimborso del corrispettivo;
  2. o, in alternativa, potrà rilasciare un voucher di pari valore

Quest’ultimo dovrà essere utilizzato nello stesso impianto sportivo, entro il termine di un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività praticate.

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