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di Daniele Bonaddio - 19 Novembre 2019
Il termine di scadenza di 68 giorni della domanda di NASpI è sospeso in caso di malattia del lavoratore prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò non vale però in tutti i casi, in quanto occorre osservare cosa prevede il CCNL applicato al lavoratore in materia di indennizzabilità della malattia. Quindi, soltanto se la malattia è indennizzata o indennizzabile il termine si sospende, in caso contrario i 68 giorni decorrono secondo le regole generali.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 che alleghiamo a fondo pagina. Il chiarimento si è reso necessario per determinate categorie di lavoratori dipendenti che non godono della tutela economica della malattia.
Per fruire della NASPI i lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’INPS per non decadere dal diritto. Il termine entro cui presentare la domanda è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso un lavoratore si ammali entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e questa malattia è indennizzabile dall’INPS, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per tutta la durata della malattia e solo al termine comincia a decorrere il termine dei 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI.
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Se la malattia indennizzabile da parte dell’INPS o dell’infortunio/malattia indennizzabile dall’INAIL insorge durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre la cessazione, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di chiarire alcuni punti fondamentali: innanzitutto, la cessazione del rapporto di lavoro è rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore.
Diversamente, se la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso.
Sempre secondo i giudici di legittimità, il termine di decadenza di 68 giorni non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
Quanto finora specificato è la disciplina che bisogna seguire laddove la malattia è indennizzata o indennizzabile. Infatti, differente è il caso in cui la tutela della malattia non sia specificatamente prevista dalla norma.
In tale fattispecie, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie. Ciò vale, ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato del settore commercio.
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Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 ha stabilito che
In definitiva, chiarisce l’INPS, possono realizzarsi due situazioni in merito alla decorrenza del termine della domanda di NASpI:
Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.