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di Daniele Bonaddio - 10 Marzo 2020
L’incontrollato propagarsi del Coronavirus “COVID-19” sta causando serie problematiche per imprese e lavoratori e per tutta la popolazione. Con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm 9 marzo 2020 denominato Decreto “Io resto a casa”), che allarga a tutta Italia le misure del Dpcm 8 marzo 2020, sono state adottate misure ancora più drastiche per contenere il virus. Infatti è stato disposto, a partire dal 10 marzo, l’allargamento della cosiddetta “zona rossa” a tutta l’Italia.
Cosa prevedono i Dpcm dell’8 e 9 marzo 2020 in materia di lavoro per contrastare l’emergenza da COVID-19? Nelle seguenti righe si riepilogano tutti gli accorgimenti necessari che i datori di lavoro e lavoratori devono adottare per fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe decretate dal governo.
Come detto in premessa sono numerosi gli adempimenti e le misure previste sia per i normali cittadini, che per lavoratori e imprese previste nel Decreto Io resto a casa. Si va dalla limitazione agli spostamenti, alle ferie “suggerite” e allo smart working, fino al certificato medico per Coronavirus.
La prima misura straordinaria prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche dapprima in entrata e uscita nelle nelle cd. “zone rosse” e dal 10 marzo in tutta Italia. Le uniche motivazioni valide per potersi muovere sono:
Quindi lavoratori che si recano a lavoro, o che rientrano da una trasferta di lavoro ecc. potranno farlo, a condizione di presentare all’occorrenza apposita autocertificazione.
Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modulo di autocertificazione che ogni cittadino dovrà portare con sé in caso di spostamento per qualsiasi ragione.
Tale modulo da compilare in duplice all’occorrenza o prima di mettersi in cammino, dovrà essere esibito e consegnato agli organi di polizia nel caso di controlli. Nel modulo si dovrà quindi autocertificare di essere a conoscenza della norma che limita gli spostamenti e le cause dello spostamento: le uniche ammesse lo ricordiamo sono quelle sopra elencate.
In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione, ma anche nel caso in cui si certifichi il falso sono previste pesanti sanzioni.
Il Dpcm detta particolari disposizioni per la gestione delle assenze dei lavoratori in azienda. In particolare, il governo ha specificato che i datori di lavoro devono far fruire ai propri dipendenti di tutti i periodi di congedo e di ferie, laddove non sia possibile applicare lo smart working.
Nello specifico, il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In termini operativi è necessario:
Altra misura importante concerne le riunioni di lavoro. Il Dpcm stabilisce che devono essere limitate al massimo e preferite le modalità di collegamento da remoto. In questo modo si garantirà anche la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
All’art. 3, co. 2 del Dpcm 8 marzo 2020 il legislatore introduce determinati obblighi, operanti sull’intero territorio nazionale, in capo al lavoratore qualora sia transitato in una zona a rischio di epidemia.
In particolare:
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro della circostanza che determina l’assenza dal lavoro.
Ecco il testo del Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Infine alleghiamo il testo del Decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo con Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.