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di Redazione Lavoro e Diritti - 9 Maggio 2023
L’equo compenso per i liberi professionisti è legge. Dopo che la Camera dei Deputati a fine gennaio, aveva dato il suo primo ok al disegno di legge sull’equo compenso, il testo era passato al Senato, che ha approvato il testo da parte sua a differenza della scorsa legislatura, in cui in diversa composizione, aveva visto l’iter fermarsi in conseguenza della caduta del Governo Draghi. Detto ciò, il disegno di legge parte da una base che è rappresentata dalla vecchia proposta di Legge Meloni-Morrone. Il testo è stato rivisto in seguito ai rilievi e alle condizioni poste dalla V Commissione in sede consultiva. Come si legge nella nota ufficiale del Senato, le condizioni poste dalla Commissione Bilancio sono tutte state recepite nel corso dell’iter parlamentare.
Il DDL sull’equo compenso dei professionisti (Disegno di Legge Atto Camera) con prima firmataria il Presidente del Consiglio Meloni, poi unificato con il testo della Lega, è stato approvato definitivamente dal Parlamento in data 12 aprile 2023.
Aggiornamento: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2023
Ecco una guida aggiornata alle ultime novità in materia.
La Legge dispone che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono comunque soggetti ad adeguamento (sempre biennale) su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Gli Ordini stanno già predisponendo delle apposite tabelle per definire i parametri aggiornati.
Va ricordato comunque che questi parametri possono essere bypassati: infatti le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
La legge appena approvata definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti da specifici decreti ministeriali.
Il DDL individua nello specifico l’ambito applicativo delle norma in materia di equo compenso.
Ebbene, le disposizioni sull’equo compenso, devono essere verificate rispetto allo svolgimento delle attività professionali in favore di:
L’equo compenso trova applicazione anche rispetto a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.
L’equo compenso non riguarda le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.
Il rispetto delle norme in esame può essere fatto valere in giudizio. Cosicché, il giudice che accerta il carattere non equo del compenso, pattuito può rideterminare il compenso dovuto al professionista e condannare il cliente al pagamento della differenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può essere condannato al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno (articolo 4).
Attenzione, le sanzioni potranno riguardare anche i professionisti stessi. Infatti, il DDL demanda agli ordini e collegi professionali, il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
L’articolo del DDL dispone la nullità delle clausole che:
Sono altresì nulle, prosegue l’articolo 3 (comma 2) le
“clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista”
che consistano:
La nullità colpisce peraltro le singole clausole del contratto, ma non l’intero documento, che resta valido ed efficace.
Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito (articolo 4) lo ridetermina e condanna il cliente al pagamento della differenza tra “l’equo compenso e quanto già versato al professionista”.
E’ altresì possibile che il giudice condanni il cliente a corrispondere fino al doppio della differenza appena citata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La normativa (articolo 5) dispone che gli ordini e i collegi professionali possano:
L’articolo 6 del testo di legge riconosce alle imprese la possibilità di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
In questi casi, i compensi pattuiti nelle convezioni, saranno considerati equi “fino a prova contraria”.
Di seguito la nostra video guida sull’argomento.
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