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Esonero contributivo autonomi e contratto di rioccupazione: c’è l’ok UE

Contratto di rioccupazione e esonero contributivo autonomi e professionisti sono stati autorizzati dalla Commissione UE lo scorso 14 luglio.


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di - 20 Luglio 2021

E’ notizia recente quella per cui la Commissione europea ha detto sì al cosiddetto ‘anno bianco’ per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: si tratta di fatto dell‘esonero contributivo per coloro che hanno dovuto fare i conti con una drastica riduzione del fatturato, a seguito della crisi socio-economica generata dalla famigerata pandemia.

Ma vi sono importanti aggiornamenti anche con riferimento al contratto di rioccupazione, ossia quel contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, la cui peculiarità principale è rappresentata dall’inserimento di un progetto formativo di durata semestrale, mirato a garantire il miglioramento e l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore. Infatti, può finalmente partire questa formula contrattuale, finora in stand by, in attesa del via libera delle istituzioni UE.

Cruciale la giornata del 14 luglio, nella quale la Commissione ha dato l’ok ad un regime pari a circa 2 miliardi e mezzo di euro; ciò nel quadro provvisorio relativo alle misure di sostegno da parte degli Stati, a favore dell’economia, nella persistente fase di emergenza coronavirus. Vediamo allora un po’ più nel dettaglio le novità in tema di esonero contributivo professionisti ed autonomi e in tema di contratto di rioccupazione.

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Contratto di rioccupazione: che cos’è e a cosa serve

Abbiamo ricordato il giorno 14 luglio, data cruciale in Italia anche perchè la Camera – proprio in quella data – ha dato l’ok alla legge di conversione del decreto Sostegni Bis, un altro maxi provvedimento economico messo a punto dall’Esecutivo Draghi.

Ottenuto il benestare di Bruxelles, ecco che il contratto di rioccupazione può essere finalmente utilizzato. Fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, fa parte di un corposo pacchetto lavoro che include distinti strumenti per spingere all’occupazione e frenare i licenziamenti, dopo il recente sblocco.

E’ insomma ben chiaro che il contratto di rioccupazione si pone lo scopo di evitare lo choc legato alla fine del divieto di licenziare. In questi giorni sono attese giornate di sciopero e proteste in piazza dei lavoratori, nel timore di licenziamenti di massa.

Il Ministro Orlando ha inteso necessario “gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti avremo sicuramente giornate nuvolose”. Ecco perchè l’ok della Commissione UE al contratto in oggetto è stato accolto con estrema soddisfazione.

Il meccanismo del contratto di rioccupazione: ecco come funziona

Come è possibile leggere nel testo del decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione è previsto in maniera eccezionale dal primo luglio 2021 fino a fine ottobre di quest’anno. Giuridicamente, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, in base all’art. 19 del d. lgs n. 150 del 2015, nella fase di ripresa dall’emergenza covid.

Il contratto, da stipulare in forma scritta, prevede come condizione e con il consenso del lavoratore, un progetto individuale d’inserimento. Ciò per fare in modo che il lavoratore acquisisca le competenze necessarie per il nuovo contesto lavorativo. Progetto che ha una durata di sei mesi e durante il quale vigono le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo. Interessante notare che al termine del cd. periodo di inserimento è concesso alle parti il diritto di recesso dal contratto di lavoro, sulla scorta di quanto all’art. 2118 Codice Civile con preavviso, decorrente proprio dalla fine del citato periodo.

Da rimarcare altresì che all’attuale normativa in merito, seguiranno con tutta probabilità ulteriori dettagli e precisazioni di ordine pratico, da parte dell’Inps e/o Ministero del Lavoro.

L’esonero contributivo nei contratti di rioccupazione: quali sono i limiti?

Per spingere alla sottoscrizione di questi contratti, le regole in materia implicano a favore dell’azienda privata, un esonero contributivo totale per la durata massima di un semestre. Ma attenzione: detto esonero contributivo opera entro l’importo massimo di 6mila euro, su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Da esso sono comunque tagliati fuori versamenti dovuti per i premi e i contributi INAIL.

L’esonero contributivo, anche sulla scorta dei principi generali in tema di fruizione degli incentivi, vale esclusivamente per i datori di lavoro privati che nel semestre anteriore all’assunzione non abbiano scelto la via dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. E’ chiara insomma la finalità di salvaguardare i posti di lavoro.

Ed ora, grazie all’attesa autorizzazione della Commissione Europea del 14 luglio, l’esonero contributivo può essere pacificamente assegnato ai datori di lavoro. Infatti, l’efficacia delle disposizioni in tema di contratto di rioccupazione era subordinata – nel testo del decreto Sostegni bis – all’ok della Commissione.

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Esonero contributivo autonomi e liberi professionisti: come funziona?

Come accennato all’inizio, sempre il giorno 14 luglio, la Commissione UE ha dato il via libera ad un’altra misura di sostegno per il lavoro. Infatti, vi è stata l’autorizzazione all’esonero contributivo parziale, con uno sconto fino a un totale di 3mila euro, a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e potenziato nelle risorse fino a 2,5 miliardi dal decreto Sostegni.

Finalizzato a risollevare categorie di lavoratori gravemente danneggiate dagli effetti della pandemia, l’esonero contributivo vale alle seguenti condizioni:

Anche in relazione a questa specifica misura di sostegno, restiamo in attesa di aggiornamenti  e precisazioni per avere un quadro più dettagliato circa operatività e fruizione del beneficio. Soprattutto, gli enti previdenziali dovranno diffondere le istruzioni per la presentazione della domanda.

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Tags: esonero contributivolavoro