>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Daniele Bonaddio - 23 Luglio 2019
L’INPS ha rilasciato la circolare sugli incentivi per le assunzioni dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Infatti, i datori di lavoro che prevedono di inserire nel proprio organico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore che beneficia della nuova prestazione economica, possono fruire di uno sgravio contributivo pari all’importo mensile riconosciuto allo stesso.
La durata, che dipende dal periodo già fruito dal percettore di RdC, è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute fino alla data di assunzione. In ogni caso, la durata minima è di 5 mensilità. Per l’accesso allo sgravio contributivo, il datore deve aver preliminarmente comunicato le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL.
Ai fini della piena operatività dell’incentivo contributivo, occorre ancora attendere un nuovo intervento dell’INPS. Infatti, il modulo da inviare telematicamente all’Istituto Previdenziale non è ancora disponibile sul portale. A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 104 del 19 luglio 2019
L’art. 8 del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito in L. n. 26/2019, ha introdotto una norma volta ad agevolare le assunzioni dei soggetti percettori di RdC e in cerca di lavoro. La norma riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo la le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative.
Il beneficio riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno. È possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione.
Lo sgravio contributivo interessa anche:
Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
Altra condizione da rispettare è la regola sul de minimis. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il datore di lavoro decade dallo sgravio contributivo, laddove licenzi nei 36 mesi successivi all’assunzione il lavoratore beneficiario del RdC. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire riguarda:
La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, purché non venga dichiarato illegittimo.
Come anticipato in premessa, per fruire dello sgravio INPS bisogna ancora attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto Previdenziale. Questo perché il modulo che il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite la sezione “Portale Agevolazioni”, non è ancora disponibile.
Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto.