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di Daniele Bonaddio - 27 Agosto 2019
Il lavoratore che ha optato per la pensione “quota 100” non può svolgere altre tipologie di lavoro subordinato o autonomo, pena la sospensione del trattamento previdenziale stesso. Unica eccezione, in tal caso, si ha per i redditi di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’esclusione, in particolare, dura dalla data di decorrenza della pensione “quota 100”, fino all’effettiva data di pensione di vecchiaia (quest’anno raggiungibile a 67 anni).
Chiunque intenda avviare un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in concomitanza della pensione “quota 100”, deve obbligatoriamente preavvisare l’INPS. A tal fine, l’interessato è tenuto a compilare e inviare all’Istituto Previdenziale una dichiarazione scritta, che prende il nome di mod. “quota 100”. Tale modello deve essere presentato anche in via preventiva. Naturalmente non soggiacciono al predetto obbligo chi percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 5.000 euro. La verifica di eventuali redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili avviene anche mediante la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
È quanto contenuto nella Circolare n. 117 del 9 agosto 2019, con la quale l’INPS fornisce i chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con altri redditi da lavoro.
Come noto, il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) all’art. 14 ha inserito una nuova modalità di pensionamento anticipato, ossia “quota 100”. La nuova opzione, utilizzabile dagli iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, è valevole solamente per il triennio 2019-2021.
Ma come funziona la pensione “quota 100”? Il meccanismo è molto semplice: l’interessato deve avere un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Tuttavia, siccome con “quota 100” si accede alla pensione in deroga ai requisiti ordinatori, vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’INPS, nella circolare in commento, individua puntualmente i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione. Si tratta di redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si ricorda, al riguardo, che sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione.
Di seguito, si riporta un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
Viceversa, i redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono: