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di Daniele Bonaddio - 8 Marzo 2022
L’INPS ha rilasciato la circolare 35/2022 con la quale indica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia, di maternità/paternità, di tubercolosi e di altre prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera ecc.). Questa Circolare arriva dopo la circolare n. 15/2022 con la quale è stata comunicata la misura, per l’anno 2022, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Nella prima parte il documento di prassi contiene in particolare le retribuzioni di riferimento nel 2022, ai fini del calcolo e dell’erogazione delle indennità di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, relativamente alle seguenti categorie di lavoratori:
Nella seconda parte della circolare sono indicati infine gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni quali: congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente. Tale importo, in particolare, non deve essere inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022, a 49,91 euro.
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Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, invece, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a 44,40 euro.
La retribuzione di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è di 59,96 euro.
Per Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
Infine, per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità dei lavoratori autonomi si dovranno usare i seguenti importi:
La Circolare riporta poi gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per:
Si allega il testo della circolare per la consultazione di tutti gli importi sopra descritti.