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di Daniele Bonaddio - 13 Novembre 2019
Adeguate, per il biennio 2019-2020, le prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, marittimo, agricoltura e medico. L’aggiornamento, in particolare, si è reso necessario per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo stimata dall’ISTAT, pari all’1,1% nel 2019. Quindi, con Determina del Presidente INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, il Ministero del Lavoro ha approvata con tre D.M. del 2 agosto 2019 (una per ciascun settore) l’adeguamento delle predette prestazioni. L’aggiornamento decorre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
I nuovi importi sono stati forniti dall’INAIL nella Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019. Nel documento di prassi, in particolare, vengono forniti:
Come di consueto, l’INAIL ha proceduto alla rivalutazione annuale, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte:
L’aggiornamento ha tenuto conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT intervenuta rispetto all’anno precedente, pari all’1,1% per l’anno 2019.
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Partendo dalle rendite per inabilità permanente, in sede di prima liquidazione le misure retributive da prendere a riferimento sono i seguenti:
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di:
In quest’ultimo settore, l’assegno una tantum è rapportato alle seguenti percentuali:
Per quanto concerne, invece, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura i riferimenti retributivi sono i seguenti:
Con riferimento invece agli assegni continuativi, gli importi si differenziano in base al settore di appartenenza (industriale o agricolo) e in funzione della percentuale di inabilità. Nello specifico, l’assegno continuativo mensile è pari a:
Come ogni anno, l’INAIL invia agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio. A tal fine, l’Istituto assicuratore si servirà dei modelli “170/I” e “171/I”. Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti”.
Infine, si segnala che in caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare – entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei predetti modelli – i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Alleghiamo infine il testo della circolare in oggetto.