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di Daniele Bonaddio - 24 Settembre 2019
A seguito delle recenti novità introdotte dal Decreto Crescita 2019 e poi dal Decreto Tutela Lavoro e crisi aziendali, sono stati modificati i termini di validità della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e l’anno di riferimento da considerare per i redditi e patrimoni ai fini ISEE. Per comprendere meglio il passaggio dell’evoluzione normativa, l’INPS ha riepilogato le novità legislative con una notizia pubblicata il 9 settembre 2019. Inoltre in data 20 settembre lo stesso Istituto ha rilasciato il messaggio numero 3418, con il quale riepiloga il periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE.
In sostanza, l’Istituto Previdenziale ha chiarito che per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020 varia l’anno di riferimento dei redditi e patrimoni da inserire in dichiarazione. Al riguardo, la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi ed i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”.
Pertanto, l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU è uniformato. Ciò significa che, per entrambi (redditi e patrimoni), si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Quindi, per le DSU inviate nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni. Ma andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità in materia di DSU e ISEE 2019 / 2020.
L’articolo 7 del Dl n. 101/2019 Decreto Tutela Lavoro ha modificato l’art. 4-sexies del Decreto Crescita fissando nuovi termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Inizialmente, l’art. 10, co. 1 del Dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 (cd. “riccometro”) prevedeva che la DSU fosse valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Successivamente, l’art. 10, co. 4, del D.Lgs. n. 147/2017 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione fosse valida dalla data di presentazione fino al 31 agosto.
In seguito, il “Decretone” (Dl n. 4/2019) ha prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.
Le ultime modifiche prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Dunque è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU, stabilendo che questa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. In altri termini, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.
Oltre alla nuova validità delle DSU, il Decreto Tutela Lavoro aggiorna anche l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE.
Nello specifico, la norma ripristina il puntamento dei redditi ai due anni antecedenti, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente previsto dal Decreto Crescita 2019, a decorrere dal 1° settembre.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. Sul punto, l’INPS ricorda che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”. Pertanto, l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato; quindi, sia per i redditi che per i patrimoni, il riferimento riguarda il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
In estrema sintesi:
Fonte: INPS
Infine alleghiamo il messaggio INPS 3418/2019 avente ad oggetto periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE.