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Lavoratore notturno, definizione: nuove specifiche dall’INL

Qual è la definzione di lavoratore notturno? In quale fascia oraria è compreso il periodo di lavoro notturno? Nuovi chiarimenti dell’INL.


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di - 4 Dicembre 2020

L’INL torna a parlare di lavoro notturno fornendo una definizione aggiornata di tale categoria di lavoratori subordinati. L’ispettorato nazionale del lavoro fornisce una interpretazione sintetica e precisa in base alla disciplina di riferimento sull’orario di lavoro, ossia il D. Lgs. 66/2003. Innanzitutto, afferma l’Ispettorato, è da considerarsi lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo del lavoro notturno ossia nell’arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

Tuttavia, se è il CCNL a stabilire chi rientra in tale specifica categoria, derogando alla disciplina nazionale, occorre ovviamente osservare le disposizioni del contratto collettivo. In assenza di disciplina collettiva, invece, si considera tale il lavoratore che svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.

Ecco i dettagli della recente Nota dell’INL, protocollo n. 1050 del 26 novembre 2020.

Periodo notturno: cosa dice la disciplina

L’art. 1, co, 2 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce quando si realizza il periodo notturno. Trattasi, in particolare, di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 10 di sera e le 7 del mattino successivo.

Ai fini della individuazione delle 7 ore consecutive di lavoro bisogna fare riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale.

In particolare il periodo notturno potrà decorrere:

Leggi anche: Lavoro notturno, durata massima: calcolo della media delle ore lavorate

Lavoratore notturno, chi è

Per lavoratore notturno s’intende:

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Attenzione per: il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

In altri termini:

In quest’ultimo caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione:

Lavoratore notturno, definizione: il parere dell’INL

Qual è la definizione di lavoratore notturno laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma, senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come notturno?

In tal caso, troverà applicazione la disciplina normativa, ossia 3 ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno.

E se la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri, ossia giornaliero e annuale? Ebbene, ai fini della definizione di lavoratore notturno, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore, ossia 3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno.

Nota INL, protocollo 1050 del 26 novembre 2020

Di seguito il testo della Nota INL in oggetto.

  Nota INL, protocollo 1050 del 26 novembre 2020 (269,2 KiB, 478 hits)

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Tags: lavoro notturno