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Tutela lavoratori fragili: istruzioni INPS su certificato medico e quarantena

Riguardo al complesso tema della tutela dei lavoratori fragili, il messaggio Inps n. 1667 del 2021 fa chiarezza su alcuni punti. I dettagli


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di - 26 Aprile 2021

Con il recente messaggio numero 1667 del 2021, l’INPS prende parola di nuovo sul tema dei lavoratori fragili e dei lavoratori subordinati del settore privato, che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia per quarantena a seguito delle novità, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, ossia il noto decreto Sostegni.

L’intervento dell’Inps è degno di nota, giacchè per i lavoratori fragili è ora un po’ più agevole ottenere la tutela economica, legata al periodo di quarantena, in considerazione del contagio da coronavirus. In buona sostanza, l’assenza dal lavoro è equiparata alla malattia, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

Ciò anche laddove sia stato il medico curante ad aver deciso per la quarantena; o per l’isolamento fiduciario, il soggetto occupato e dipendente ha comunque diritto all’indennità economica di malattia.

Vediamo più nel dettaglio.

Tutela lavoratori fragili: l’Inps specifica che sono tutelati fino a fine giugno 2021

Come noto, il decreto Sostegni è stato il primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Tanti i settori di intervento e, tra essi, anche le tutele in favore dei lavoratori fragili; prevedendo fino al 30 giugno 2021 l’estensione dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza all’ospedale. Il provvedimento chiarisce inoltre che la misura di garanzia è riconosciuta nell’ipotesi nella quale la prestazione di lavoro non possa essere compiuta in smart-working.

Inoltre, è stato altresì precisato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. Ovviamente ciò sulla base dei contratti di riferimento. Sappiamo infatti che di periodo di comporto consiste in quel lasso di tempo massimo concesso al lavoratore subordinato, in malattia, per non essere licenziato. E’ in pratica il numero massimo dei giorni di assenza dal luogo di lavoro, consentiti prima che possa aversi il licenziamento.

Anzi, proprio la circolare Inps sopra citata, intende sottolineare che i lavoratori ‘fragili’ compiono, ove possibile,  la prestazione lavorativa in modalità telematica. Ciò anche con l’assegnazione di differenti mansioni incluse nella medesima categoria o area di inquadramento, così come delineate dai contratti collettivi vigenti. Non solo: previsto anche il possibile svolgimento di particolari attività di formazione professionale anche da remoto, via pc o smartphone.

Nuova Circolare Inps tutela dei lavoratori fragili

In particolare, i cd. lavoratori fragili sono coloro che, per le proprie specifiche condizioni di salute, si trovano nella condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal coronavirus e, perciò, di risentire di una più alta probabilità di complicanze gravi all’insorgenza della malattia. Ecco come si spiegano le tutele ad hoc, previste per essi e confermate dalla circolare Inps. 

Proprio al primo articolo della circolare Inps, è delineata la tutela dei lavoratori fragili e si può trovare scritto che: “Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020; e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Non solo. Sul tema dei lavoratori fragili appare opportuno ricordare che il Decreto Sostegni è intervenuto proprio sul testo dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia, apponendo la seguente modifica:

“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione; o da esiti da patologie oncologiche; o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero”.

Certificati di quarantena: semplificazioni

In relazione alla questione della tutela della quarantena, anch’essa è equiparata alla malattia, come già previsto dallo stesso art. 26. La Legge di Bilancio 2021, da inizio gennaio ha cancellato l’obbligo per il medico curante di inserire gli estremi del provvedimento che ha dato luogo “alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il punto è tuttavia il seguente: per tutto il 2020 la regola aveva prodotto non pochi problemi pratici per l’altro numero di eventi gestiti dalle ASL del territorio, in particolar modo nelle fasi più critiche di gestione dell’emergenza sanitaria. Diverse Regioni hanno optato per ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale. Questo allo scopo di assegnare ai medici di famiglia la predisposizione dell’isolamento per ragioni di quarantena dei lavoratori; di fatto considerando sullo stesso piano la certificazione da loro stilata e il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Intervento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in tema di quarantena

Proprio a seguito di detti problemi pratici, di rilievo soprattutto per il riconoscimento della tutela, l’Istituto di previdenza ha deciso di fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per chiarire le questioni. Proprio quest’ultimo ha di seguito precisato da un lato, che le misure organizzative scelte dalle Regioni sono di fatto valide; dall’altro lato, che è comunque ammesso sanare le certificazioni carenti di dettaglio, sulla scorta della presunzione che siano state compilate dai medici curanti. Ciò in virtù delle indicazioni delle ASL o a seguito di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido antigenico.

Concludendo, in rapporto proprio ai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS nella sua recente circolare n. 1667 del 2021 ha dato l’ok sui certificati del 2020, con queste testuali parole:Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva; o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena. Anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica; con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020)”.

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Tags: lavoratori fragili