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Lavoratori dello spettacolo, indennità di discontinuità e regime contributivo

L'INPS, con una recente circolare, ha spiegato come funziona l'indennità di discontinuità e quando viene applicata.


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di - 11 Aprile 2024

Attraverso la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni relative al nuovo regime contributivo per i lavoratori del settore dello spettacolo. Le regole, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024, sono state introdotte attraverso il Decreto Legislativo n. 175 del 30 novembre 2023.

Con il nuovo documento l’INPS provvede a fornire le indicazioni relative alle contribuzioni minori e per il finanziamento dell’indennità di discontinuità (o indennità di disoccupazione). Per coprire quest’ultima voce, il datore di lavoro o committente deve versare un contributo con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo. Al quale si dovrà aggiungere, inoltre, un contributo di solidarietà e un contributo addizionale.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono le novità relative al nuovo regime contributivo per i lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori dello spettacolo: il nuovo regime contributivo

Con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, l’INPS ha fornito una serie di istruzioni operative sul nuovo regime contributivo, che è stato introdotto il 1° gennaio 2024. Da questa data, infatti, ha preso il via la riforma degli ammortizzatori e delle indennità riservate a quanti sono occupati nel mondo dello spettacolo.

Sicuramente la novità più importante, che è stata introdotta nel 2024, riguarda l’indennità di discontinuità: una nuova prestazione economica, che viene riconosciuta nel momento in cui si interrompe l’attività lavorativa.
Da inizio anno, quindi, quando si dovessero verificare degli eventi che portano alla cessazione involontaria del lavoro non viene più applicata l’ALAS.

Già in precedenza l’INPS aveva fatto il punto della situazione – con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024 – soffermandosi in quell’occasione sui beneficiari e sui requisiti per accedere alla prestazione. Oltre a spiegare come effettuare i calcoli per conoscere l’importo che spetterebbe e per quanto tempo.

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Il contributo di solidarietà

Con il documento che è stato pubblicato l’8 aprile, invece, l’INPS si è soffermato sul regime contributivo. Il nuovo sistema prevede un contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’indennità. La misura, però, è riservata a determinati lavoratori e lavoratrici che sono stati individuati direttamente dalla normativa. Il contributo ha un’aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo e andrà a confluire presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

La misura viene finanziata, inoltre, con un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). In questo caso l’aliquota risulta essere pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi che risultano essere superiori al massimale contributivo previsto.

È previsto, inoltre, un contributo di solidarietà, che deve essere versato nella misura del 5%: a carico per il 2,50% al datore di lavoro e per il 2,50% al lavoratore.

La situazione risulta essere leggermente differente per i lavoratori dello spettacolo che risultano essere iscritti a delle forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995. In questo caso il contributo pari allo 0,50% della contribuzione si va ad applicare nella parte eccedente all’importo massimo annuo. Che per il 2024 risulta essere pari a 119.650 euro.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori che a decorrere da questa data risultino essere già iscritti, il contributo si va ad applicare nella parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo di ogni singola fascia di retribuzione quotidiana.

Leggi anche: Lavoratori dello spettacolo, nuove tutele per maternità e paternità: circolare INPS

Il contributo addizionale per i lavoratori dello spettacolo

A quanto abbiamo visto fino a questo punto si va ad aggiungere il contributo addizionale, che è previsto dall’articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2013. L’aliquota prevista è pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale.

In questo caso non deve essere applicata l’aliquota ordinaria pari all’1,40%. Viene confermato, inoltre, l’aumento dello 0,5% che è stato introdotto a seguito del rinnovo del contratto a tempo determinato.

ALAS, indennità di disoccupazione lavoratori autonomi dello spettacolo

Cambio di regole anche per i lavoratori autonomi, per i quali è cessato l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Le società che sottoscrivono dei rapporti di lavoro autonomo con soggetti tenuti ad assicurarsi al FPLS devono versare il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, che risulta essere pari all’1,28%.

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Tags: INPS