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di Daniele Bonaddio - 19 Dicembre 2019
Come noto, i percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL sono tenuti a rispettare determinati meccanismi di condizionalità, ai fini della corretta fruizione degli ammortizzatori sociali. In particolare, i beneficiari devono rendersi partecipi soprattutto alle misure di politica attiva a loro riservate, in quanto il fine della tutela economica è di ricollocare la risorsa nel mercato del lavoro.
Affinché ciò avvenga, il Centro per l’Impiego (CpI) convoca il percettore per profilarlo e fargli firmare il cosiddetto “patto di servizio”. Si tratta di un scheda contenente i dati anagrafici, le esperienze passate e le attività nelle quali potrà essere impiegato. Accade, tuttavia, che non sempre i beneficiari rispondono alle convocazioni, causando – a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 1515/2015 – una riduzione dell’assegno.
Tale decisione può essere impugnata facendo ricordo all’ANPAL. Per meglio orientare l’attività di ricorso, con la Delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, l’ANPAL ne ha fissato i criteri e le modalità che si riepilogano dettagliatamente di seguito.
La convocazione del Centro per l’Impiego si considera valida qualora arrivi:
Viene considerata, altresì, valida la convocazione concordata dall’utente con l’operatore del Centro per l’Impiego in sede di sottoscrizione del “Patto di servizio”-
La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.
Per poter applicare le sanzioni, ossia la riduzione dell’assegno mensile, il provvedimento deve contenere l’informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso. In particolare il provvedimento deve recare l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, entro il termine di trenta giorni.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo.
Non sempre l’assenza alla convocazione comporta la conseguenza della riduzione della NASpI o DIS-COLL. In determinati casi, infatti, i beneficiari sono giustificati dall’assenza. Tali fattispecie sussistono per:
Infine, le ipotesi che giustificano l’assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
Qualora l’impedimento non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso.