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NASpI e blocco dei licenziamenti: chiarimenti INPS

Chiarimenti dall'INPS in merito alla NASPI a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.


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di - 3 Dicembre 2021

Scade il 31 dicembre 2021 la possibilità, prevista dalla normativa emergenziale derogativa, di riconoscere la NASpI al lavoratore anche in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.

A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 180 dell’1 dicembre 2021 in cui riepiloga la disciplina applicabile dopo l’entrata in vigore del “decreto sostegni”, del “decreto sostegni bis” e del dl “decreto fisco lavoro”. Nella stessa circolare l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per il quale non è più vigente il divieto di licenziamento.

Ecco i dettagli.

NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

I chiarimenti riguardano l’art. 14, co. 3 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) con il quale il legislatore ha riconosciuto la NASpI ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale (sono esclusi gli accordi individuali) stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente.

La novella è stata introdotta con l’obiettivo di bilanciare il divieto di licenziamento per motivi economici previsto dalla normativa anti covid per tutti i datori di lavoro del settore privato. La durata del beneficio è limitata alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI

L’INPS fornisce un quadro delle proroghe del divieto di licenziamento oltre la data del 30 giugno 2021 e dei datori di lavoro interessati dalle stesse.

Fino al 31 ottobre 2021

La proroga riguarda:

Fino al 31 dicembre 2021

La proroga si applica:

NASpI e divieto di licenziamento

Nella stessa circolare l’INPS chiarisce alcuni aspetti legati al diritto di accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per il quale non è più vigente il divieto di licenziamento.

In particolare l’INPS spiega che, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo nelle seguenti ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro:

Circolare INPS n° 180 del 01-12-2021

Di seguito il testo della circolare INPS in oggetto.

  Circolare n° 180 del 01-12-2021 (114,2 KiB, 149 hits)

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Tags: INPSNASpI