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Nuovo bonus 1000 euro lavoratori stagionali: novità dl Agosto

La Fondazione Studi dei CdL riepiloga le novità introdotte dal Decreto Agosto per i lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali.


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di - 1 Settembre 2020

Il continuo propagarsi dei contagi da Coronavirus, anche durante l’estate, ha fortemente impattato sul settore turistico, ed in particolare sui lavoratori stagionali.

Per questo motivo, il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), entrato in vigore lo scorso 15 agosto, è intervenuto in merito al settore turistico e degli stabilimenti termali.

Sul punto, il legislatore è intervenuto con una duplice azione:

Più in dettaglio, l’art. 9 del citato decreto ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio le novità e criticità alla luce del Dl Agosto in merito ai lavoratori stagionali, analizzate nell’Approfondimento del 31 agosto 2020 dalla Fondazione Studi CdL.

Lavoratori stagionali Dl Agosto: nuovo bonus da 1000 euro

Ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/953 e agli incaricati alle vendite a domicilio, l’art. 9 introduce una indennità omnicomprensiva di 1.000 euro. Tale importo è esente da imposte sui redditi di cui al Dpr. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per fruire dell’indennità è necessario che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate non devono, alla data di presentazione della domanda:

Ambito di applicazione della nuova indennità

Quanto alla categoria dei lavoratori subordinati stagionali è necessario effettuare un distinguo fra:

Più in dettaglio, la norma prevede che la predetta indennità spetti ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.

Per i dipendenti stagionali differenti dal settore turismo e stabilimenti termali è prevista, oltre alla cessazione involontaria del rapporto nel periodo “01.01.2019 – 17.03.2020”, anche lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel citato periodo.

Leggi anche: Contratto di lavoro stagionale: cos’è e come funziona

Nuovo bonus 1000 euro stagionali: ulteriori requisiti

Infine, il co. 5 del menzionato art. 9 individua, quali ulteriori percettori dell’indennità in questione, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, prevedendo espressamente che, al fine della percezione dei 1.000 euro debbano essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

Esonero contributivo lavoratori stagionali

Secondo i CdL, le misure varate dall’Esecutivo tendono a favorire l’assunzione/stabilizzazione nel settore turistico e degli stabilimenti termali attraverso l’ormai consueto meccanismo degli “esoneri contributivi”. Infatti, l’art. 7 del predetto decreto prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060,00 euro su base annua. Esso è riparametrato ed applicato su base mensile.

In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060 / 12 * 3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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Tags: lavoro stagionale