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Offerta di lavoro congrua, nuove regole per non perdere la NASpI

In GU il DM 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro con la definizione dell'offerta di lavoro congrua. Al via le nuove regole per non perdere la NASpI


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di - 18 Luglio 2018

Quando un lavoratore si trova in disoccupazione e percepisce la NASpI, si impegna mediante il Centro per l’impiego a stipulare un patto di servizio personalizzato e a ricevere offerte di lavoro per potersi rioccupare. Nel Psp vengono indicate altresì le date dei colloqui al fine di reinserire il soggetto disoccupato nel mondo del lavoro.

Lo scopo quindi è quello di trovare un’offerta di lavoro congrua per il disoccupato. In caso di mancata accettazione di questa offerta, come stabilisce la normativa sulla disoccupazione, si produce la decadenza del beneficio stesso. Ma quando un’offerta di lavoro si può definire congrua? E quando il lavoratore in Naspi può rifiutare il lavoro offerto?

I criteri e le modalità di definizione di congruità delle offerte di lavoro sono contenute nel Decreto 10 aprile 2018, pubblicato il 14 luglio 2018 in Gazzetta Ufficiale n. 162. Vediamo tutti i dettagli del decreto del ministero del Lavoro.

Offerta di lavoro congrua: cos’è

Per essere definita congrua, un’offerta di lavoro deve necessariamente seguire alcune regole o principi. I principi fondamentali che definiscono la congruità dell’offerta di lavoro, sono contenuti nell’articolo 1 del predetto Decreto. Quindi, i Cpi quando offrono un lavoro a un soggetto disoccupato in NASpI devono tenere conto:

Inoltre, per i percettori di NASpI è necessario che il lavoro offerto superi del 20% l’indennità percepita.

Durata della disoccupazione e esperienza del lavoratore

L’individuazione del settore economico-professionale d’inserimento del lavoratore disoccupato, dipende dalla durata dello stato di disoccupazione e dalle esperienze e competenze comunque maturate.

In particolare:

Lavoro congruo: contratto di lavoro

Affinché il lavoro venga definito congruo, è necessario offrire:

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio

Quanto alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio, i parametri che definiscono un’offerta di lavoro congrua variano anch’essi in base alla durata della disoccupazione, come di seguito indicato:

Durata della disoccupazione

0-6 MESI

> 6-12 MESI

> 12 MESI

Coerenza con i profili professionali

Settori individuati nel patto di servizio

Settori contigui a quelli del patto di servizio

Altri settori

Distanza da domicilio

50km/80 min.

50km/80 min.

80km/100 min.

Entità della retribuzione

> del 20% dell’indennità percepita

> del 20% dell’indennità percepita

> del 20% dell’indennità percepita

Min. Lavoro – DECRETO 10 aprile 2018

Alleghiamo infine il testo del DM 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro.

  Min. Lavoro - DECRETO 10 aprile 2018 (140,0 KiB, 768 hits)

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Tags: NASpI