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di Daniele Bonaddio - 23 Dicembre 2021
Con la Circolare n. 36 del 14 dicembre 2021 l’INAIL ha rilasciato la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° gennaio 2021, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. La retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL viene rivalutata annualmente. A tal fine, l’INAIL si basa sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Con la circolare, inoltre, si illustrano i riferimenti retributivi per procedere: alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso. Inoltre, vengono fornite le istruzioni operative alle strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 83,09.
Dunque:
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima.
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 26.336.74.
Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro 17.448,90.
Mentre l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico e ammonta a euro 574,59.
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2021, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è di euro 10.542,45.
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite:
Alleghiamo infine il testo della circolare in oggetto.