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di Daniele Bonaddio - 1 Agosto 2019
A cosa va incontro il cittadino che riceve in maniera indebita il sussidio economico introdotto dal cd. Decretone (D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019), ossia il Reddito di Cittadinanza (RdC)? Quali sono le Sanzioni per il Reddito di Cittadinanza? Sono le domande che maggiormente si pongono coloro che si apprestano a presentare la richiesta. A dissipare ogni dubbio circa le conseguenze sanzionatorie da applicare in caso di percezione irregolare del beneficio economico, ci ha pensato direttamente l’INL con la Circolare n. 8 del 25 luglio 2019. Nel documento di prassi, l’Ispettorato riepiloga quanto contenuto nell’art. 7 del predetto decreto legge, specificando che le condotte illecite possono rilevarsi in due momenti diversi:
Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quando e quali sono le sanzioni che si applicano.
La sanzione che si applica in caso di condotta illecita rilevata in fase di presentazione della domanda di fruizione del RdC, è la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Quindi, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è soggetto alla predetta sanzione.
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Diversamente, si applica la pena da uno a tre anni per chi omette di comunicare eventuali variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Tale fattispecie, a differenza della prima, si configura, in un momento successivo alla concessione del beneficio.
La sanzione, chiarisce l’INL, si applica anche laddove l’attività lavorativa inizia prima della domanda di RdC ed il compenso percepito risulta omesso all’atto di presentazione dell’istanza. In tal caso, quel che rileva è l’effettiva omissione o la falsità delle informazioni sulla situazione reddituale del nucleo da fornire attraverso il modello INPS “RDC/PDC – com ridotto”.
Il cd. Decretone dispone la decadenza del RdC qualora:
È disposta, invece, la revoca del beneficio laddove scatta una delle due sanzioni di tipo detentivo su descritte. Analogo epiloga si avrà nel caso in cui si accerta:
Per supportare le verifiche degli ispettori del lavoro, l’INPS ha predisposto una piattaforma telematica nella quale confluiscono tutti i dati utili all’individuazione dei soggetti percettori del RdC. Qualora il personale ispettivo abbia riscontrato, mediante la consultazione del servizio INPS, una condotta illecita è tenuto a:
Di seguito alleghiamo il testo della circolare in oggetto.