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di Daniele Bonaddio - 15 Settembre 2020
C’è tempo fino al 15 ottobre 2020 per richiedere l’ulteriore quota del Reddito di emergenza introdotto con il Decreto Agosto. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
L’agevolazione economica può essere richiesta attraverso i seguenti canali:
In caso di accoglimento, la quota di REM è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.
A specificarlo è l’INPS, con la Circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, illustrano i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di REM, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 104/2020.
Il Reddito di emergenza, istituito con il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.
L’art. 23 del Dl 104 (Decreto Agosto) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.
Ai fini della concessione della mensilità del REM, occorre soddisfare due requisiti:
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:
Il beneficio economico del REM è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili. Unica eccezione si ha in caso di presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave: in tal caso, l’importo sarà pari a 840 euro.
Si ricorda, a tal proposito, che il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare. Inoltre è incrementato di:
Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza.
Di seguito il testo della circolare in oggetto.