In aumento, per l’anno 2020, gli importi del Reddito di Inclusione (ReI) e della Carta acquisti ordinaria. L’incremento è dovuto a seguito dell’emanazione del D.I. (MEF e MLPS) del 15 novembre 2019. Tale Decreto, in particolare, ha fornito il “Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
Ma a quanto ammontano gli importi del Reddito di Inclusione (ReI) e Carta acquisti ordinaria per l’anno 2020? Maggiori lumi in merito sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 161 del 17 gennaio 2019. Vediamo tutto nel dettaglio nelle seguenti righe.
Reddito di Inclusione e assegno sociale 2020: a quanto ammontano
Il Reddito di Inclusione, disciplinato dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2017, è un beneficio economico soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, co. 6, della L. n. 335/1995, maggiorato del 10%.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno sociale, invece, per l’anno 2020 esso è pari al valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro. Tale importo rappresenta il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.
Carta acquisiti ordinaria: perequazione dei valori ISEE
La Carta acquisiti ordinaria è una prestazione economica concessa sulla base del valore ISEE. In particolare, tale valore è aumentato annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, per effetto della perequazione disposta dal richiamato Decreto, sono stati modificati i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la Carta acquisti ordinaria. In particolare,
- il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
- il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).
ReI e Carta acquisti: variazione del periodo di validità della DSU
Naturalmente la Carta acquisiti ordinaria è subordinata alla Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), recentemente modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019). Il legislatore, sul punto, ha specificato che la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. Conseguentemente la validità delle DSU, dal 1° gennaio 2020, coincide con l’anno solare.
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Considerato che le DSU presentate nell’anno 2019 sono scadute il 31 dicembre 2019, ciò comporta che i titolari di Carta acquisti ordinaria e di ReI dovranno presentare una nuova Dsu per continuare a beneficiare della misura. In mancanza di tale adempimento, l’erogazione dei benefici sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova Dsu valida.
Di conseguenza, l’elaborazione della mensilità di gennaio 2020 del ReI avverrà, entro il termine dello stesso mese solare, sulla base della DSU 2020. Per la Carta acquisti ordinaria, invece, al fine di poter elaborare il maggior numero dei rinnovi per il primo bimestre 2020, l’elaborazione avverrà, nei termini di legge, entro il termine del mese di febbraio 2020.
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