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Registro trattamenti privacy: istruzioni e semplificazioni per le PMI

Il Garante privacy ha fornito le istruzioni operative in merito alla tenuta del Registro delle attività di trattamento. Ecco le regole saguire


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di - 11 Ottobre 2018

Il nuovo GDPR (Regolamento (EU) n. 679/2016) all’art. 30 ha imposto al titolare e al responsabile del trattamento di redigere un’apposito Registro trattamenti privacy; su questo vengono annotate le principali informazioni riguardanti le operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale o un libero professionista.

A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali con una notizia apparsa l’8 ottobre scorso sul proprio sito ha comunicato di aver messo a disposizione le istruzioni per la redazione del Registro delle attività di trattamento. Vediamo quindi nel dettaglio chi è tenuto a redigere il predetto registro, quali informazioni deve contenere e quali sono le modalità di tenuta.

GDPR, registro trattamenti privacy: adempimenti

Come detto in premessa, l’obbligo di redigere il registro rappresenta un’adempimento dettato dall’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016, in quanto rappresenta uno dei principali elementi di accountability del titolare.

Esso costituisce uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

Leggi anche: Check list adempimenti privacy 2018 per studi professionali

Registro privacy: soggetti interessati

Sono obbligati a redigere il registro:

In particolare, sono obbligati:

Da notare che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione; potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate.

Registro trattamenti privacy: informazioni

Il Regolamento (EU) n. 679/2016 individua espressamente tutte le informazioni che devono essere contenute nel registro delle attività di trattamento del titolare e in quello del responsabile. In particolare, bisogna indicare nei sottoelencati campi:

Registro trattamenti privacy: modalità di tenuta

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. Esso deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all’effettività dei trattamenti posti in essere.

È importante che il registro rechi la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento); unitamente a quella dell’ultimo aggiornamento.

Modello registro trattamenti privacy

Di seguito, si riportano sia il modello semplificato delle attività di trattamento del titolare per PMI che il Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del responsabile per PMI. Sulla pagina del Garante sono presenti anche le FAQ.

  Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del responsabile per PMI (88,6 KiB, 961 hits)

  Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del titolare per PMI (63,4 KiB, 886 hits)

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Tags: privacy