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di Daniele Bonaddio - 1 Giugno 2020
Disponibile online sul sito dell’INPS il servizio di regolarizzazione braccianti, colf e badanti “in nero”. La domanda può essere quindi presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato sul sito istituzionale, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del Decreto 27 maggio 2020.
Ne dà notizia l’INPS con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, fornendo le prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza.
L’art. 103 del Dl 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di presentare istanza per:
Possono essere regolarizzati esclusivamente i seguenti lavoratori:
Si precisa che il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.
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Per quanto riguarda la regolarizzazione di attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ossia le:
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti e per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri. Ma non solo: ne fanno parte anche le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Non rientrano invece in tali ipotesi:
L’art. 9 del Decreto 27 maggio 2020 ha stabilito che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui.
Diversamente, per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
Il datore di lavoro dovrà anche dichiarare:
Infine, deve aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Alleghiamo quindi la circolare INPS in oggetto per la sua completa analisi.
Con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento dei contributi forfettari dovuti per la presentazione delle istanze di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri.
I versamenti dovranno comunque avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”; lo stesso modello potrà essere usato sia da parte dei datori di lavoro e sia dai cittadini stranieri, per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno, così come previsto dal decreto Rilancio.
Pertanto per il pagamento dei suddetti contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
La norma, ricorda l’Agenzia, serve quindi per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, messi a rischio dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.
Alleghiamo infine il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate