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di Daniele Bonaddio - 22 Ottobre 2020
Il contributo versato per il riscatto della laurea è deducibile? Non ha importanza se l’onere contributivo è originato da un atto facoltativo o obbligatorio, i contributi previdenziali sono sempre deducibili dal reddito complessivo. Con la Risposta n. 482 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Nel caso di specie, il versamento riguardava il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, a seguito dell’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.
Ebbene, sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo precisare che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali versati spontaneamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Ciò vale, specifica l’Agenzia, qualunque sia la causa che origina il versamento.
L’intervento di prassi, dunque, scioglie il dubbio nato a seguito della predetta Ordinanza che riguardava la determinazione dell’indennità di buonuscita e non la deducibilità degli oneri.
La norma che disciplina la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo è l’art. 10 del TUIR (Dpr. n. 917/1986). Quindi, tutti gli oneri elencati all’interno di tale articolo sono idonei a ridurre il reddito complessivo per pagare meno tasse.
In particolare, tra gli oneri deducibili vi sono anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati:
In merito a tutte quelle tipologie di versamenti contributivi facoltativi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento. Quindi, tali tipologie di versamenti abbattono l’imponibile fiscale:
In merito alla possibilità di deduzione dell’onere sostenuto per il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, l’Agenzia delle Entrate richiama l’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.
Nella predetta sentenza viene enunciato un principio importante, ossia che dall’imponibile IRPEF dovuta sull’indennità di buonuscita non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari.
Tale sentenza, però, non riguarda la deducibilità degli oneri bensì la determinazione dell’indennità di buonuscita.
In definitiva, quindi, i dipendenti possono fruire dell’agevolazione fiscale in commento anche per i contributi previdenziali versati di propria spontanea volontà alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Tale facoltà, conclude l’Agenzia delle Entrate, vale per qualunque sia la causa che origina il versamento.