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di Daniele Bonaddio - 11 Maggio 2020
Nell’ambito della “Fase 2” del piano emergenziale per Covid-19, un ruolo fondamentale è assunto dagli adempimenti del datore di lavoro in merito agli obblighi di sicurezza sul lavoro. Infatti, con il contestuale rientro al lavoro di milioni di lavoratori, risulta fondamentale attuare tutte le misure di prevenzione di contagio da Coronavirus. A tal proposito, il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento contiene linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive, fa presente il Governo, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. È, dunque, obiettivo prioritario del Governo e delle organizzazioni datoriali e sindacali coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Sul punto, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’Approfondimento del 7 maggio 2020, individua i possibili effetti penali che l’inosservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro possono portare.
Le imprese interessate dalla riapertura nella “Fase 2” sono tenute a:
In sintesi, le misure di precauzione che le imprese devono adottare all’interno dei propri luoghi di lavoro per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro consistono nel dovere di:
Le misure raccomandate nel Dpcm 11 marzo 2020 e demandate, quanto alla loro individuazione, a un Protocollo attuativo, sono poste come condizione essenziale affinché “le imprese le cui attività non sono sospese” possano proseguire.
È di tutta evidenza, pertanto, che l’adozione di tali misure ha assunto carattere “obbligatorio”. Quindi, nei casi di inosservanza o non idoneità di queste, entrano in gioco profili di responsabilità anche di natura penale a carico del datore di lavoro.
L’art. 4 del D.L. n. 19/2020 stabilisce le sanzioni (penali e amministrative) da applicarsi per le violazioni, in particolare, degli obblighi di sicurezza. In particolare, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 400 a euro 3.000. Alla violazione della condotta imposta dalla norma è stato riservato un trattamento punitivo improntato ad estrema severità.
Infatti, oltre alla sanzione penale o amministrativa (a seconda della gravità e delle conseguenze della condotta) è prevista quella amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Alleghiamo infine l’approfondimento del 7 maggio 2020 della Fondazione Studi per la sua completa lettura.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro