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di Daniele Bonaddio - 25 Gennaio 2021
Il 18 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 il D.I. (Lavoro-Economia) del 5 gennaio 2021, recante disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le Linee guida hanno una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all’art. 4, co. 58, della L. n. 92/2012.
Esso s’inserisce nell’ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all’apprendimento permanente. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall’individuo in contesti formali, non formali e informali, sono determinanti per favorire e sostenere:
I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si articolano in:
procedura di certificazione delle competenze: servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione “Certificato” attestante le competenze acquisite dalla persona.
Nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, nelle fasi di erogazione del servizio, dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:
Nelle fasi di erogazione del servizio dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi per le fasi di:
Nell’attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di attestazione in coerenza.
Nel corso del servizio di individuazione e validazione sono elaborati:
Il “Documento di trasparenza” è rilasciato, ove previsto o ne sia fatta richiesta di rilascio dall’utente e ha valore di attestazione di parte prima.
Al termine del servizio di individuazione e validazione, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del “Documento di validazione”. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda. Il rilascio del “Documento di validazione” è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.
Al termine del servizio di certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del “Certificato”. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, hanno valore di certificato costituendo attestazione di parte terza in relazione alle competenze acquisite.