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Somministrazione illecita di manodopera: le ultime novità spiegate dai CdL

Novità su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Nuove misure per contrastare la somministrazione illecita di manodopera


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di - 10 Gennaio 2020

Il 2020 rappresenta l’anno di svolta per quanto concerne il contrasto all’abuso di somministrazione illecita di manodopera. Infatti, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, in materia di appalti e subappalti ha introdotto:

La nuova disciplina è entrata in vigore l’1 gennaio 2020, salvo che per il reverse charge delle ritenute d’acconto per il quale, invece, occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. Ciò significa che soltanto le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove regole. Diversamente, i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2019 continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.

Le novità sono state riepilogate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’Approfondimento del 7 gennaio 2020 che alleghiamo a fondo pagina.

Somministrazione illecita di manodopera: reverse charge ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del “Decreto Fiscale 2020”, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.

In particolare, le aziende committenti sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Attenzione però. L’applicazione della norma riguarda esclusivamente:

Comunicazione dei lavoratori in appalto

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

Detto elenco dovrà prevedere:

Casi di esclusione delle compensazioni

In tal contesto, il legislatore ha consentito alle imprese appaltatrici, in alcuni casi, di richiedere l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina. Nello specifico, i requisiti che devono essere posseduti cumulativamente sono i seguenti:

Applicazione del reverse charge per appalti e subappalti

Infine, sempre in materia di nuovi obblighi introdotti dal “Decreto Fiscale 2020” in capo ai sostituti d’imposta, si segnala l’art. 4 che dispone l’applicazione del reverse charge delle ritenute fiscali in occasione di appalti e subappalti.

In particolare, il committente dovrà sostituirsi all’appaltatore e al subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali applicate sulle retribuzioni dei dipendenti di questi ultimi direttamente impegnati nell’appalto.

Approfondimento Fondazione Studi Cdl del 7 gennaio 2020

Alleghiamo infine l’approfondimento del 7 gennaio 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

  Approfondimento Fondazione Studi Somministrazione illecita (1,2 MiB, 1.752 hits)

Fonte: Fondazione Studi Cdl

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Tags: Consulenti del Lavorosomministrazione lavoro