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Sospensione bonus bebè 2019: DSU da ripresentare

L’INPS ha disposto la sospensione dell’assegno del bonus bebè 2019 per chi non avesse presentato ancora valida DSU per quest’anno


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di - 15 Novembre 2019

Stop al bonus bebè 2019 per chi non avesse ancora presentato una DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno in corso. Infatti, la presenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge che persegue un duplice obiettivo: da una parte, risulta utile per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, dall’altra, invece, è necessaria per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.

Quindi, affinché l’INPS disponga la ripresa di pagamento delle predette mensilità, risulta fondamentale ripresentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019. In caso contrario, ossia laddove l’interessato non fosse in possesso di un ISEE in corso di validità, l’Istituto Previdenziale dispone:

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019.

Bonus bebè 2019, la norma

Il bonus bebè trae origine dalla L. n. 190/2014, relativamente ai nati o adottati nel triennio “2015 – 2017”. Successivamente, con la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l’assegno di natalità è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma soltanto per la durata di un anno. Infine, l’art. 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. La norma ha previsto, altresì, una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

Dunque, dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova la propria disciplina in tre distinte fonti legislative:

Importo e durata del bonus bebè 2019

I genitori di figli nati o adottati, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, possono usufruire di un bonus mensile di 80 euro, pari a 960 euro annuali, se l’importo dell’ISEE non superi i 25.000 euro.

Il bonus raddoppia qualora l’ISEE non ecceda i 7.000 euro. Per quest’anno, inoltre, è concesso anche una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio nato o adottato successivo al primo. Il bonus ha una durata di 12 mesi.

DSU in corso di validità

Come anticipato in premessa, per poter avvalersi dell’agevolazione economica in commento è necessario essere in possesso di una DSU in corso di validità. Sul punto, l’INPS ha rilevato che alcuni utenti, avendo presentato domanda per eventi avvenuti nel 2018, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019.

Ciò ha comportato inevitabilmente la sospensione dell’assegno. Quindi, chi non avesse ancora presentato una DSU valida per l’anno in corso è tenuto a farlo entro e non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di evitare la decadenza del beneficio.

In caso di decadenza, l’interessato ha a disposizione due opzioni per riprende il pagamento dell’assegno:

Messaggio INPS numero 4144 del 13-11-2019

In ultimo alleghiamo il testo del messaggio INPS in oggetto.

  Messaggio INPS numero 4144 del 13-11-2019 (85,9 KiB, 535 hits)

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Tags: Bonus e agevolazioniINPS