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Contratto di sostituzione di maternità tramite cooperativa

L'esperto Risponde su un quesito inerente la sostituzione di maternità


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di - 8 Settembre 2014

Buongiorno avvocato, le scrivo per chiederle informazioni riguardo alla mia attuale condizione lavorativa.

Ero stato assunto dalla mia cooperativa per gestire due biblioteche, sostituendo una maternità divenuta obbligatoria per problemi di salute. Ho prestato regolare servizio da ottobre 2013 fino a questo mese.

L’altro giorno, da terze persone, ho scoperto che la mia cooperativa vuole “obbligare” la persona che ho sostituito in questi mesi, a rientrare per 3 settimane, salvo poi farla tornare in maternità fino a dicembre 2014.

Le mie domande sono: che succederà al mio contratto di sostituzione di maternità?

La mia paura è che venga interrotto e poi fatto riprendere a qualcun altro una volta terminate queste tre settimane.

Inoltre, se dovessi restare a casa, avrei diritto a qualche forma di tutela (es. disoccupazione)? La mia cooperativa può comportarsi legalmente in questo modo?

A disposizione per chiarimenti, la ringrazio in anticipo per la risposta.

Gentile sig. Mauro,

la situazione che descrive mi risulta di difficile comprensione.

Cercherò comunque di risponderLe.

Se la dipendente che ha sostituito è tutt’ora in maternità obbligatoria, quello che scrive non è possibile.

Solo se ha terminato tale periodo, la stessa potrebbe rientrare per poi richiedere il congedo parentale, cosa che è nei suoi diritti.

L’azienda non può certo “obbligarla” nelle scelte. Rimarrà un diritto della lavoratrice quello di usufruire del congedo parentale, periodo durante il quale, tra l’altro, lo stipendio le si ridurrà notevolmente.

Il suo contratto, invece, avrà naturale scadenza nel momento il cui la lavoratrice rientrerà dalla maternità.

Il Ministero del lavoro, comunque, ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di un dipendente già assunto in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l’intervallo di tempo previsto per legge.

Quindi niente intervalli per la sostituzione di maternità e la motivazione, secondo l’interpretazione ministeriale, è che il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa riguardante il contratto a termine. L’azienda, quindi, potrà riassumerla in caso di nuova assenza della lavoratrice, già in precedenza in maternità, per la sostituzione durante il congedo parentale.

Spero di esserLe stato di aiuto.

Cordiali saluti.
Avv. Pietro Cotellessa

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: Esperto risponde