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Tutela INAIL per i rider: adempimenti a carico del datore di lavoro

L’INAIL ha fornito le prime istruzioni per la corretta applicazione dell’obbligo assicurativo nei confronti dei riders.


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di - 27 Gennaio 2020

Via libera, dal 1° febbraio 2020, alle tutele INAIL anche per i cosiddetti rider. Trattasi di quei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digital. Per l’impiego di tali figure professionali, i datori di lavoro sono chiamati ad espletare una serie di adempimenti per il corretto inquadramento dei lavoratori in ambito assicurativo. In particolare, in caso di utilizzo di rider le imprese sono tenute a presentare la denuncia di variazione delle attività.

Ciò comporta l’obbligo di comunicare le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

La violazione di tale termine configura evasione dell’obbligo assicurativo, con applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa. A specificarlo è l’INAIL con la Nota n. 866 del 13 gennaio 2020.

Tutela INAIL per i rider: ambito normativo

L’estensione dell’obbligo assicurativo INAIL in favore dei rider è avvenuto per mezzo dell’art. 1 del D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni in L. n. 128/2019. Tale norma, in particolare, ha modificato il D.Lgs. n. 81/2015, mediante l’inserimento dell’art. art. 47-septies.

Quindi, dal 1° febbraio 2020, il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a osservare specifici adempimenti.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro variano a seconda se è presente un codice ditta e specifica PAT o meno. Nel primo caso, il datore di lavoro deve trasmettere all’INAIL, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione. In tale sede, bisogna fornire le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.

Viceversa, se l’impresa di delivery sia già titolare di codice ditta e di PAT, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività. Pertanto è necessario comunicare le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Cosa indicare nella denuncia di variazione

Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare:

A norma del D.I. 27 febbraio 2019, l’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle nuove tariffe dei premi Inail.

Retribuzione convenzionale giornaliera

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile quella convenzionale giornaliera, pari a 48,74 euro per il 2019. Il premio è posto a totale carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in via anticipata.

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Tags: INAIL