X

Visita fiscale INPS, cambio domicilio: come variare l’indirizzo di reperibilità

Come variare l'indirizzo di reperibilità durante la malattia per le visite fiscali? L'INPS mette a disposizione un nuovo strumento online.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 24 Settembre 2020

È disponibile sul sito dell’INPS un nuovo servizio per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante la malattia, ai fini della visita fiscale. D’ora in poi è possibile modificare l’indirizzo di reperibilità, ai fini della visita medica di controllo, anche durante la malattia comune.

Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica domiciliare. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso:

Tali modalità rimangono ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 106 del 23 settembre 2020.

Visita fiscale INPS, cambio domicilio: nuovo servizio “Sportello al cittadino per le VMC”

La comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità avviene mediante accesso alla sezione “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

La funzione, in particolare, permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive.

Leggi anche: Certificato medico di malattia INPS: cos’è e come funziona l’invio telematico

Sul punto, l’INPS ha precisato che:

Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare:

Leggi anche: PIN INPS online: switch-off con SPID dal 1° ottobre

Visite fiscali INPS: destinatari del nuovo servizio

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico; esso non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili. Ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo per indirizzo errato del lavoratore.

Leggi anche: orari visite fiscali

L’INPS, nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità sia corretto e completo in tutte le sue parti, ha precisato che:

qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare; l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della visita media di controllo.

Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio.

In tutti i casi, infine, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

Circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020

In ultimo alleghiamo il testo della circolare per la sua completa lettura.

  Circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020 (117,2 KiB, 1.287 hits)

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: INPSmalattiavisita fiscale