>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Daniele Bonaddio - 1 Giugno 2020
La gestione dei rimborsi parziali o integrali della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria) viene attribuita alle Strutture territoriali che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”. Qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione dei rimborsi è attribuita alla Struttura territoriale che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento della richiesta del finanziamento.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 63 del 27 maggio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha fornito indicazioni anche in merito alle attività:
Il “Fondo di Garanzia APE”, disciplinato dall’art. 1, co. 173 e 176 della L. n. 232/2016, è stato adottato con il Dpcm n. 150 del 4 settembre 2017 e interviene nei seguenti casi:
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’INPS invia una comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’Ente finanziatore che provvede a:
Dunque, inserendo il codice fiscale del pensionato “ex apista”, nell’applicativo “Quote quinto”, saranno visualizzabili due piani:
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo”, nella sezione denominata “Dati anticipo pensionistico”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al pensionato registrato alla voce “Rimborsi fondo garanzia”.
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto domanda di estinzione totale o parziale del debito si avvia il seguente processo:
Può succedere che l’INPS riceve la domanda di rimborso della commissione di accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto beneficiario dell’APE e al non è stato erogato il rimborso. L’Istituto procede alle verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del de cuius e poi verifica l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo “Quote Quinto”.
Al fine di procedere al pagamento, l’INPS provvederà a predisporre il provvedimento di liquidazione del rimborso a favore del beneficiario o dei suoi eredi aventi diritto. Il provvedimento, firmato dal responsabile del processo competente, dovrà contenere: