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Pensione di invalidità sospesa per assenza a visita di revisione: chiarimenti INPS

La sospensione della pensione di invalidità civile per assenza a visita di revisione avverrà dalla data della convocazione a visita.


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di - 11 Maggio 2021

Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di visita di revisione per l’invalidità civile, a decorrere dal 6 maggio 2021, la sospensione della prestazione, a seguito di assenza ingiustificata, avverrà dalla data della convocazione a visita. Ciò vale quindi nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica. In tal caso, non vi è necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della “Fascia 80” di sospensione sul DB Pensioni.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, fornendo utili chiarimenti circa la semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione dell’invalidità civile.

Visita di revisione invalidità civile: novità

L’articolo 25, comma 6-bis del Decreto-Legge 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 90/2014, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di:

In particolare, la norma stabilisce espressamente che:

L’INPS ha dunque dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, compresa una specifica disciplina delle assenze a visita basata sugli esiti della convocazione postale.

Pensione di invalidità sospesa per assenza a visita di revisione

A partire dal 6 maggio 2021, la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.

Ciò significa che, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.

Quindi, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.

Da notare, che la sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.

Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della pensione di invalidità civile. Contestualmente invita a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.

Assenza giustificata alla visita di revisione: quali sono i motivi validi

Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica.

Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.

A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la Fascia 81 sul DB Pensioni.

Diversamente, ossia:

si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

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Tags: invalidita