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di Daniele Bonaddio - 2 Settembre 2021
Importante scadenza in vista per le aziende e lavoratori che intendono, per l’anno 2021, avviare il cosiddetto contratto di espansione (in ottica di prepensionamento dei dipendenti) per:
Il termine, infatti, è posto al 2 settembre 2021, ossia 90 giorni prima del 1° dicembre, data della decorrenza del primo assegno di accompagnamento.
Con riferimento alle procedure di esodo aziendale, l’INPS ha emanato la Circolare 24 marzo 2021, n. 48 e il Messaggio 25 giugno 2021, n. 2419 con le istruzioni operative da seguire.
L’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, in via sperimentale, entro il 2021, ha stabilito che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con:
Possono accedere al contratto di espansione:
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordinamento:
Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”.
La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” – l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.
In particolare, l’accordo deve contenere:
La Legge di Bilancio del 2021 (L. 178/2020), con l’art. 1, co. 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 250 unità lavorative, soglia raggiungibile anche per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di imprese, innovando il precedente indirizzo del Ministero del Lavoro.
Solo per accedere alla CIGS del co. 7 è richiesto un organico pari ad almeno 500 unità lavorative. Il prepensionamento è aperto anche alle imprese che non rientrino in campo CIGS (la CIGS è richiamata solo per determinare la media occupazionale aziendale, visto che si applicano i medesimi criteri di computo utilizzati per la CIGS).
Ora, con il “Decreto Sostegni-bis”, approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri, la soglia dimensionale per l’accesso allo strumento scende a 100 addetti; con un incremento quindi della spesa di 101,7 milioni per l’anno 2021, 225,5 milioni per l’anno 2022, 50,5 milioni per il 2023 e 30,4 milioni per il 2024.