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Pace contributiva, domanda entro il 31 dicembre 2021: come recuperare i vuoti contributivi

Pace contributiva: domanda entro il 31 dicembre 2021 per recuperare i vuoti contributivi per i soggetti senza contributi al 31 dicembre 1995


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di - 15 Novembre 2021

Non rimane ancora molto tempo ai lavoratori che intendono aderire alla Pace Contributiva INPS per recuperare i vuoti contributivi nel triennio 2019-2021 per i soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e non ancora pensionati. Infatti, entro il 31 dicembre 2021, occorre inviare specifica domanda all’INPS per fruire della cd. “pace contributiva”. Dunque, entro la fine di quest’anno, è possibile per tutti i lavoratori – sia dipendenti che pubblici, nonché autonomi – recuperare i vuoti contributivi tra un periodo di lavoro. Chiaramente, chi intendesse avvalersi di tale facoltà deve corrispondere un onere economico, di importo diversificato a seconda alcuni elementi.

Si ricorda, al riguardo, che tale facoltà non è stata prorogata – al momento – da alcuna norma. Pertanto a fine anno cessa irrimediabilmente tale possibilità. Vediamo quindi in dettaglio come fare per avvalersi di questo riscatto agevolato dei contributi.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato dall’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito in L. n. 26/2019. Si tratta di un meccanismo simile al riscatto della laurea agevolato, e serve quindi a coprire un periodo di vita “lavorativa” non coperto altrimenti dai contributi. I motivi di questa scopertura possono essere diversi, ma principalmente legati a periodi di lavoro a nero o non regolare.

La facoltà di accesso alla pace contributiva, riguarda pertanto il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, ed è riservata esclusivamente ai soggetti:

  1. privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995,
  2. e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).

La misura, che interessa sostanzialmente chi vedrà calcolarsi la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolto agli iscritti:

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali su elencati.

Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Pace contributiva: periodi riscattabili

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve:

I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).

Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

Pace contributiva: quanto costa

L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”; si dovrà applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita:

Questa retribuzione è attribuita proporzionalmente e temporalmente ai periodi riscattati.

L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%; la somma si può portare in detrazione con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Pace contributiva, domanda entro 31 dicembre: come fare

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

La facoltà di riscatto dei contributi è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda può quindi essere presentata dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019) e fino al 31 dicembre 2021.

La domanda di Pace Contributiva può essere presentata:

Pace contributiva: modalità di versamento

Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:

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Tags: pace contributiva