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di Daniele Bonaddio - 15 Novembre 2021
Non rimane ancora molto tempo ai lavoratori che intendono aderire alla Pace Contributiva INPS per recuperare i vuoti contributivi nel triennio 2019-2021 per i soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e non ancora pensionati. Infatti, entro il 31 dicembre 2021, occorre inviare specifica domanda all’INPS per fruire della cd. “pace contributiva”. Dunque, entro la fine di quest’anno, è possibile per tutti i lavoratori – sia dipendenti che pubblici, nonché autonomi – recuperare i vuoti contributivi tra un periodo di lavoro. Chiaramente, chi intendesse avvalersi di tale facoltà deve corrispondere un onere economico, di importo diversificato a seconda alcuni elementi.
Si ricorda, al riguardo, che tale facoltà non è stata prorogata – al momento – da alcuna norma. Pertanto a fine anno cessa irrimediabilmente tale possibilità. Vediamo quindi in dettaglio come fare per avvalersi di questo riscatto agevolato dei contributi.
Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato dall’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito in L. n. 26/2019. Si tratta di un meccanismo simile al riscatto della laurea agevolato, e serve quindi a coprire un periodo di vita “lavorativa” non coperto altrimenti dai contributi. I motivi di questa scopertura possono essere diversi, ma principalmente legati a periodi di lavoro a nero o non regolare.
La facoltà di accesso alla pace contributiva, riguarda pertanto il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, ed è riservata esclusivamente ai soggetti:
La misura, che interessa sostanzialmente chi vedrà calcolarsi la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolto agli iscritti:
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali su elencati.
Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve:
I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).
In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.
L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”; si dovrà applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.
La base di calcolo dell’onere è costituita:
Questa retribuzione è attribuita proporzionalmente e temporalmente ai periodi riscattati.
L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%; la somma si può portare in detrazione con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
La facoltà di riscatto dei contributi è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda può quindi essere presentata dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019) e fino al 31 dicembre 2021.
La domanda di Pace Contributiva può essere presentata:
Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza: