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di Daniele Bonaddio - 23 Ottobre 2019
Nuove indicazioni in merito alla possibilità di pensione anticipata relativamente al contratto di espansione; la misura riguarda le imprese non soggette alla CIGS, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle diverse misure e prestazioni previste dal novellato art. 41 del D.Lgs. 148/2015. Sul punto è strato precisato che le predette imprese possono accedere esclusivamente al nuovo prepensionamento, definito al co. 5, del menzionato articolo. Si tratta di un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 18 del 17 ottobre 2019.
Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per il biennio “2019-2020”, è uno strumento volto a favorire il ricambio generazionale (cd. “turnover aziendale”) mediante:
La novità si riferisce esclusivamente a chi:
Al co. 6 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore ha previsto espressamente che la prestazione di cui al comma precedente (prepensionamento) possa essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”.
Il nuovo scivolo pensionistico consiste nell’opportunità di prepensionarsi con 5 anni di anticipo (60 mesi) rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata. La pensione anticipata in esodo prevede il riconoscimento da parte del datore di lavoro, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, di un’indennità mensile, ove spettante comprensiva di NASpI. L’indennità è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
A copertura di tale nuovo beneficio, la norma ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla NASpI entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo.
Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l’accesso alla misura di cui ai co. 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria). A conferma di tale ragionamento, il Ministero del Lavoro evidenzia che l’ambito soggettivo della misura di cui ai predetti commi (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie) è espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.