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Fondo di garanzia TFR: ecco quando interviene l’INPS

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione specifica i casi nei quali il Fondo di garanzia TFR INPS non interviene per tutelare il lavoratore


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di - 7 Novembre 2018

Non basta che il lavoratore sia stato ammesso al passivo in una liquidazione coatta amministrativa, infatti, il Fondo di garanzia TFR presso l’INPS si attiva solo nell’ipotesi in cui il datore sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali.

Tale situazione deve realizzarsi al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta. Dunque, il Trattamento di Fine Rapporto diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18136 del 5 novembre 2018, esplicitando i casi nei quali l’INPS non interviene a tutela del lavoratore il cui credito di fine rapporto non è stato pagato.

Fondo di garanzia TFR, la vicenda

Il caso riguarda una lavoratrice che ha chiesto il TFR all’INPS, in quanto l’Onlus per cui lavorava era stata ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa per un credito di 2876,42 euro. Alla luce di tale situazione la lavoratrice chiede al Tribunale di Alessandria la condanna del Fondo di garanzia dell’INPS, e dunque il pagamento della predetta somma.

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In sede di primo giudizio il tribunale accoglie il ricordo. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino ha successivamente ribaltato la decisione con la quale si dà ragione all’INPS; allo stesso tempo si rigetta la domanda della lavoratrice.

I giudici osservano come la lavoratrice, nel passare dalla Cooperativa Servizi Alessandrina Onlus alla cooperativa Orizzonti 2000 a seguito di affitto del ramo d’azienda, non aveva dichiarato che l’Onlus era ancora in bonis.

In pratica, la Cooperativa Servizi Alessandrina Onlus era ancora in grado di far fronte al pagamento dei suoi debiti verso i creditori.

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La lavoratrice impugna la decisione della sentenza di secondo grado e ricorre per Cassazione con due motivi.

TFR Fondo di garanzia INPS, i motivi

Sul punto, la lavoratrice sostiene che il suo rapporto di lavoro con l’affittuaria subentrante Orizzonti 3000 era cessato il 31.12.2007.

Pertanto, anche se avesse voluto sottostare alla pretesa dell’INPS non avrebbe potuto più attivarsi in tal senso, poiché il suo credito nei confronti di Orizzonti 3000 si era ormai prescritto.

Ciò in relazione al fatto che soltanto in data 17.10.2013 l’INPS le aveva respinto la predetta istanza, dunque ben oltre i termini prescrizionali. Inoltre, la lavoratrice lamenta che la Corte Territoriale non aveva tenuto conto dell’intervenuto fallimento della predetta cessionaria.

Tra l’altro, sostiene la lavoratrice, il Fondo di garanzia INPS le avrebbe dovuto corrisponder un importo superiore a quello inizialmente richiesto. Ciò in conseguenza del fatto che nei cinque mesi di lavoro alle dipendenze della Orizzonti 3000 aveva maturato ulteriore TFR.

Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro, cos’è

Il Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro presso l’INPS è uno speciale fondo istituito in attuazione della Direttiva UE 987/80; questa ha l’obiettivo di garantire una tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato italiano ha quindi adottato in tal senso:

Dunque, iI Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a condizione che si accerti lo stato d’insolvenza del datore di lavoro.

In altri termini, il Fondo interviene laddove a causa dell’omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dai datore di lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare.

Tale Fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali.

Fondo di garanzia INPS, quando interviene

Il Fondo interviene a copertura di:

Credito TFR Fondo di garanzia INPS, la sentenza

I giudici della Corte di Cassazione respingono la domanda della lavoratrice. Secondo gli ermellini vale il principio secondo il quale il Fondo si attiva solo nell’ipotesi in cui si dichiari insolvente il datore e sia ammesso alle procedure concorsuali.

Tale situazione si deve realizzare al momento in cui si propone la domanda di insinuazione al passivo. Dunque, il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto.

Pertanto, anche se erroneamente il credito per TFR maturato fino al momento della cessione d’azienda è ammesso al passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non si può vincolare l’INPS.

Esso, infatti, rimane estraneo alla procedura e può contestare il credito per TFR sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia del Fondo.

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