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di Redazione Lavoro e Diritti - 9 Dicembre 2021
E’ in scadenza la domanda di contributo a fondo perduto Start-up innovative: pubblicato lo scorso 9 novembre in Gazzetta ufficiale il decreto del MEF, che rende operativo il contributo a fondo perduto pari a 1000 euro riconosciuto alle imprese start-up. Imprese che non rispettavano il requisito della perdita di fatturato richiesto dal decreto Sostegni per ottenere il contributo a fondo perduto riservato alla generalità dei contribuenti.
Difatti, il decreto Sostegni, per permettere alle imprese che non rispettano il requisito della perdita di fatturato ha previsto per loro un contributo a fondo perduto ad hoc.
L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le imprese in fase di start-up, che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, e la cui attività è stata avviata nel corso del 2019, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto ad hoc, c.d CFP Start-up nella misura massima di 1.000 euro per il 2021.
Ai fini del contributo a fondo perduto, si utilizza il termine start-up per individuare le imprese che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
Nello specifico, a tali soggetti, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000.
Il CFP Start-up, ex art. 1-ter del D.L. 41/2021, spetta a coloro che non rispettano i requisiti di perdita di fatturato necessari per accedere al contributo a fondo perduto riservato alla generalità dei contribuenti, ex art.1 dello stesso decreto.
Quest’ultimo articolo infatti, riconosceva un contributo a fondo perduto alle imprese e ai professionisti che presentavano oltre a un monte ricavi compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro, alternativamente:
Difatti le imprese che avevano aperto la partita iva nel 2018 con attività iniziata nel 2019, che non rispettavano il requisito della perdita di fatturato, rimanevano esclusi dal contributo a fondo perduto.
Da qui il decreto Sostegni ha istituito un apposito contributo a fondo perduto per i soggetti altrimenti esclusi.
I contributi a fondo perduto start-up sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ha individuato i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo. Anche ai fini del rispetto del limite di risorse disponibili.
Ebbene, il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.264 del 05-11-2021).
A dir la verità gli aspetti regolati dal decreto sono ben pochi. Il ruolo principale è sempre affidato all’Agenzia delle entrate.
Nello specifico, il decreto dispone che, per ottenere il contributo a fondo perduto start-up, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate secondo le modalità definite sempre dall’Agenzia.
Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresì:
Attenzione, l’importo di 1.000 euro potrebbe essere solo teorico. Infatti, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l’importo di 20 milioni di euro(risorse disponibili), l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è ridotto. In maniera proporzionale in base al rapporto tra il suddetto importo di 20 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente: