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di Daniele Bonaddio - 22 Luglio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti nella forma di faq sulla fruizione del contributo a fondo perduto.
In particolare l’Agenzia rispondendo ad alcuni dubbi sui contributi a fondo perduto previsti dal dl Rilancio sotto forma di FAQ fornisce importanti chiarimenti in merito alla misura a sostegno del reddito di autonomi e partite IVA.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, devono essere considerate:
Inoltre, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19:
In merito ai soggetti che possono usufruire del “contributo a fondo perduto”, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono inclusi i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva al 1° gennaio 2020. Ciò vale a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.
Inoltre, per le attività iniziate successivamente al 1° gennaio 2019 la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente. Questo a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo.
Per tali soggetti, quindi, al fine di determinare la soglia dei ricavi e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento:
Ne consegue che un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al “contributo a fondo perduto”.
Non possono fruire del contributo, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, i consorzi tra imprese. Questi ultimi, infatti, si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Inoltre, per fruire del contributo in esame è necessario che:
Ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento.
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno percepito alla liquidazione periodica nel mese di aprile 2019.
Tuttavia, le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019.
Pertanto, si è precisato che vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica
cui si sommano i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
In coerenza con quanto precisato per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali operazioni occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019.
Ciò significa che, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare in oggetto.