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di Claudio Garau - 18 Febbraio 2021
Il Decreto attuativo sugli Incentivi fiscali per investimenti in Startup e PMI innovative è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, è ormai operativa la detrazione fiscale pari al 50% per gli investitori.
E’ stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale – in data 15 febbraio 2021 – il decreto attuativo MISE-MEF, collegato alle nuove agevolazioni in regime de minimis, di cui già al decreto Rilancio dello scorso anno. L’importo massimo degli investimenti privati detraibile corrisponde a 100.000 euro per periodo d’imposta; che aumenta fino a 300.000 euro per chi investe in PMI innovative.
Vediamo più nel dettaglio.
Come accennato, in base a quanto disposto dal decreto Rilancio art. 38, commi 7 e 8, agli investimenti privati in PMI e startup innovative si applica una detrazione del 50%.
Il decreto attuativo del MISE – MEF del 28 dicembre 2020, contenente tutti i dettagli sul perimetro dei beneficiari e le regole applicative, è stato pubblicato qualche giorno fa, a riprova del fatto che abbiamo di fronte una delle misure chiave del corposo pacchetto di interventi a favore delle nuove imprese innovative, previsto dal Dl Rilancio 2020.
Si tratta di:
La finalità, del tutto evidente, è quella di sorreggere il tessuto delle aziende che fanno innovazione, specialmente ora in tempi di pandemia e restrizioni da lockdown.
Come summenzionato, si tratta di misure consistenti, giacchè l’importo massimo dell’investimento detraibile al 50%, per quel che attiene alle startup innovative è pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Ma attenzione, sussiste il vincolo di mantenimento per almeno un triennio, pena la decadenza dall’agevolazione in questione. Inoltre, la somma sale fino alla non esigua cifra di 300.000 euro per gli investitori in piccole e medie imprese innovative.
In sintesi, la detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche scatta nei confronti degli investimenti privati nel capitale sociale di una o più PMI o startup innovative.
In base a quanto recentemente definito dalle regole di dettaglio, la nuova detrazione fiscale pari al 50%è attribuita alle persone fisiche che investono direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative; oppure indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, che si focalizzano soprattutto su questo settore.
Attenzione però: come sopra rimarcato, l’investimento in oggetto deve essere conservato per almeno tre anni. Altrimenti, scatta la decadenza dal beneficio; e i soggetti coinvolti sono così costretti a restituire quanto già utilizzato, sommandosi altresì gli interessi legali.
Il soggetto investitore, per potersi avvalere della detrazione Irpef, compie dunque l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie, startup innovative o PMI innovative, che debbono tuttavia essere regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Per quanto riguarda le modalità per poter fare domanda ed ottenere così la detrazione, in ipotesi di investimenti privati, sarà necessario effettuare l’accesso alla piattaforma – in via di predisposizione – denominata “Incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative”.
Tenendo presente di dover indicare i termini e i dati dell’investimento, prima di compierlo. Per questa via, sarà così possibile la presentazione della domanda da parte dell’impresa beneficiaria.
Anteriormente all’effettuazione dell’investimento detraibile al 50%, da parte di chi colui che effettua gli investimenti privati.
La menzionata piattaforma permetterà ai beneficiari di fare domanda, nella forma della dichiarazione sostitutiva, includendo quanto segue:
Invece, per gli investimenti già compiuti nel corso del 2020, la comunicazione dovrà essere spedita dal primo marzo al 30 aprile. Si tratta insomma di una sorta di “finestra separata” per la spedizione della domanda da parte delle imprese; che permetterà di inviare i dati utili anche a seguito di investimenti privati già compiuti.
Concludendo, è da rimarcare che sono tuttavia esclusi dalle agevolazioni fiscali citate, gli investimenti realizzati attraverso organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica, e quelli compiuti in startup o PMI innovative che sono attive nei settori esclusi, in base all’art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e tra esse, le imprese del settore produzione primaria di prodotti di ambito agricolo, pesca e acquacoltura.
Di seguito in allegato il testo completo del Decreto MISE MEF del 28 dicembre 2020 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.