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di Daniele Bonaddio - 22 Maggio 2020
Cos’è e come funziona il Reddito di Emergenza (REM)? Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Rilancio” e il testo sta per approdare alla Camera per la sua conversione in legge entro 60 giorni. Tuttavia le misure contenute stanno già producendo i loro effetti: ricordiamo ad esempio che già milioni di italiani stanno ricevendo il bonus 600 euro di aprile.
L’INPS ha rilasciato la procedura per fare la domanda di reddito di emergenza, aiuto molto importante che viene erogato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che hanno un reddito ISEE al di sotto di determinati limiti economici stabiliti dalla norma.
Ma cos’è nel dettaglio il reddito Covid-19 di emergenza? Come funziona? Quanto spetta e come fare domanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul REm.
Il Reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto stesso. Le domande possono essere presentate, entro il 30 giugno 2020:
Dal 22 maggio è attiva la procedura per la domanda di reddito di emergenza online, direttamente sul sito dell’INPS:
Come spiega l’INPS dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, si possono consultare tutte le informazioni relative al REM e i manuali con le indicazione per la corretta compilazione della richiesta. A breve inoltre l’INPS metterà a disposizione una circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.
Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
Leggi anche: Decreto rilancio (ex maggio) in arrivo: testo della bozza, novità e misure
Non hanno diritto al Reddito di emergenza:
Il Reddito di emergenza, erogato in due quote, è determinato in un ammontare pari a 400 euro per la scala di equivalenza:
Il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il bonus di 600 euro previsto dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), ovvero del “reddito di ultima istanza” per i professionisti.
Per i soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari al Reddito emergenza stesso.
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni ovvero essere:
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.
Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Attualmente la bozza non prevede il limite di spesa dedicato, per l’anno 2020, a questa misura.
In ogni caso, la spesa pubblica graverà su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.