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di Claudio Garau - 15 Luglio 2021
Rottamazione ter e saldo e stralcio: c’è un emendamento al decreto Sostegni bis che intende venire incontro a tanti contribuenti italiani. Infatti, una modifica sostanziale al decreto – approvata alla Camera – nell’ambito del consueto percorso di conversione in legge, comporta ora un maggior lasso di tempo per i contribuenti, per quanto attiene all’obbligo di versamento delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio.
In altre parole, si tratta di una nuova boccata di ossigeno, a seguito di un periodo non certo facile per molti cittadini, anche dal punto di vista economico. Abbiamo dunque innanzi una nuova possibilità di rateazione delle somme che altrimenti dovevano essere versate entro fine luglio 2021. Insomma, il nuovo calendario 2021 prevede la proroga della rateizzazione per i pagamenti della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Cerchiamo allora di fare il punto e focalizziamoci sulle nuove scadenze.
Come appena detto, quello sulla nuova rateazione in tema di rottamazione ter e saldo e stralcio, è un emendamento già approvato alla Camera; e che ormai è incluso nel testo definitivo della legge di conversione. Ciò in quanto non vi sono più i tempi per nuove ed ulteriori modifiche prima dell’ok finale, atteso entro pochi giorni e comunque non oltre il 24 luglio (passaggio in Senato).
In altre parole, se è vero che la novità è ancora da confermare del tutto, i tempi sono ristrettissimi. Si tratta – come accennato – di un emendamento approvato al ddl di conversione del decreto Sostegni bis, su cui la Camera ha posto la fiducia nella seduta del 13 luglio. Il testo ora andrà a Palazzo Madama, per la conversione in legge entro una decina di giorni.
Il citato emendamento al decreto Sostegni bis, prevede dunque la rimodulazione dei termini di versamento delle rate dovute e scadute nel 2020 per gli istituti di pace fiscale. Ci riferiamo ovviamente alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019); e al saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e seguenti della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).
Ovviamente, le nuove scadenze attengono ai contribuenti che hanno aderito alla citata rottamazione ter e al saldo e stralcio. Sulla scorta di quanto previsto dal primo Decreto Sostegni, i soggetti in regola per lo meno con i versamenti 2019 possono pagare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021. Ora l’emendamento recentemente previsto nei confronti del DL Sostegni bis comporta la facoltà di nuova rateazione in tranche di identico ammontare.
In particolare, si ritiene tempestivo e tale da non mettere a rischio l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il pagamento delle rate scadute del 2020, se compiuto integralmente e con ritardo non superiore a 5 giorni (giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018):
Invece, permane tale e quale la data di scadenza del 30 novembre per versare tutte le rate scadute nel 2021 della definizione agevolata (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021) e non ancora pagate allo Stato. Si tratta del differimento del termine ultimo, disposto dal primo decreto Sostegni.
Ricapitolando, entro il 30 novembre i contribuenti dovranno pagare integralmente:
Anche in dette circostanze, per il pagamento entro queste scadenze valgono i cinque giorni di tolleranza. In altre parole, il pagamento dovrà dunque esservi entro il 6 dicembre 2021 (decreto legge n. 119 del 2018). Pertanto, coloro che non pagano il dovuto nei termini, perdono il diritto all’agevolazione. Ecco perchè sono riavviate le consuete procedure di riscossione e le somme già pagate sono scalate dal debito rimanente.