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Superbonus 110%, FAQ ENEA: nuova nota di chiarimento sulle detrazioni fiscali

L'Enea rilascia una nota di chiarimento in merito alla Documentazione per il Superbonus 110%. Documento molto utile Insieme alle FAQ.


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di - 17 Marzo 2021

L’Enea chiarisce numerosi aspetti riguardanti il superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio tramite apposite FAQ nell’area dedicata sul portale www.efficienzaenergetica.enea.it. Sono ancora tanti i dubbi che riguardano l’operativa dell’eco bonus 110, tuttavia l’Enea ha affrontato vari aspetti fra i quali: la spettanza del bonus per i lavori iniziati prima del 1° luglio; il superbonus per i condomini quale intervento trainato; l’esecuzione di più interventi secondari; il requisito della preesistenza di un impianto di riscaldamento invernale ovvero il rilascio dell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, APE.

Aggiornamento: in data 11 marzo l’ENEA ha rilasciato una Nota di chiarimento sul superbonus 110% denominata Documentazione per il SuperEcobonus (disponibile PDF a fondo pagina). Nel documento, reperibile dalla pagina Approfondimenti, nell’Area FAQ dedicate alla agevolazione fiscale, si chiarisce che nell’ambito della detrazione fiscale il computo metrico deve sempre accompagnare l’asseverazione; l’obbligo non è previsto esclusivamente se si tratta di Ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020.

A tal proposito, si ricorda che, ai fini del super bonus 110, gli interventi di risparmio energetico devono assicurare all’edificio il miglioramento di due classi energetiche, rispetto a quella preesistente. Da qui, il tecnico abilitato che segue i lavori, deve redigere due attestati di prestazione energetica. Uno prima dell’inizio dei lavori, l’altro alla conclusione.

Superbonus 110%, FAQ ENEA

Ecco in chiaro i chiarimenti forniti nello specifico dall’Enea.

Super bonus 110% interventi trainanti e interventi trainati

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, con l’art.119, ha introdotto una detrazione rafforzata del 110% per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020 distingue tra interventi trainanti e interventi trainati.

I primi sono agevolati con il 110% indipendentemente dall’esecuzione di ulteriori interventi. Al contrario, quelli c.d trainati, per essere agevolati devono essere eseguiti insieme ad almeno di quelli trainanti.

Nello specifico, gli interventi devono essere effettuai sugli immobili destinati ad abitazione e non fa differenza se di tratta di 1° o di 2° casa. Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Ad ogni modo, è possibile scaricare il 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi (trainanti):

  1. interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  4. interventi antisismici.

Interventi trainati

Come anticipato sopra, il  super bonus al 110% spetta anche per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Il riferimento è ai già citati interventi “trainati”.

Sono considerati trainati i seguenti interventi:

Il Superbonus spetta anche ai contribuenti forfetari (sconto o cessione).

Fatta tale ricostruzione, analizziamo le indicazioni dell’Enea.

Super bonus 110 interventi iniziati prima del 1° luglio

Ai fini del 110%, non rileva la data di esecuzione dei lavori ma quella di sostenimento delle spese ad essi collegati.

Dunque, la norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ad esempio, con lavori iniziati a giugno ma pagati a luglio 2020, non vi è alcun ostacolo al 110%. Naturalmente nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Superbonus 110 condomini

Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione fino all’85% delle spese sostenute.

Stiamo parlando del c.d superbonus condomini, previsto all’art.14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1.

E’ stato chiesto all’Enea se il superbonus condomini possa essere considerato quale intervento trainato ai fini del 110%.

Ebbene secondo l’Enea, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

Dunque, il superbonus condomini non è considerabile quale intervento trainato.

A dir la verità ciò si desumeva dalla normativa del 110% che non richiama tra gli interventi trainati il superbonus condomini.

Leggi anche: Bonus 110% villette a schiera: sì, ma a determinate condizioni

Esecuzione di più interventi trainanti

All’Enea è stato chiesto di sapere se sia possibile effettuare più intervento trainanti contemporaneamente.

Ad esempio oltre all’intervento di cappotto termico è possibile seguire interventi di riduzione del rischio sismico?

La risposta è affermativa. Difatti, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4)

“Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

Requisito di preesistenza di un precedente impianto di riscaldamento

Per richiedere il 110% ma anche l’ecobonus ordinario, l’edificio oggetto di lavori deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante.  Negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta:

Ad ogni modo, L’Enea ribadisce che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l- tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico:

“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso. Può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

In sintesi, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

APE ante e post Intervento

Il 110% spetta se i lavori effettuati consentono il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Non possibile in quanto parte già da una classe energetica quasi massima.

Come è attestato il salto di classe energetica?

Con la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post operam.

Il direttore dei lavori e il progettista, possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

Il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post (Fonte FAQ Enea)?

Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento. Così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Infine,  è utile  ricordare che tramite lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere chiarimenti diretti all’Amministrazione finanziaria.

FAQ Enea Superbonus 110% + Nota ENEA 11/03/2021

Alleghiamo infine il file completo di tutte le FAQ in formato PDF.

  FAQ superbonus Enea (agg. ottobre 2020) (167,1 KiB, 2.531 hits)

  Documentazione per il SuperEcobonus Nota di chiarimento (280,6 KiB, 968 hits)

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Tags: Bonus e agevolazioniSuperbonus