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Esame avvocato 2021: ok della Camera alla doppia prova orale. Le novità

L'esame avvocato 2021 si svolgerà dal 20 maggio, con regole straordinarie ed emergenziali. Doppio orale e niente scritto. I dettagli.


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di - 15 Aprile 2021

Anche quest’anno l’esame avvocato avrà caratteristiche diverse dal solito. Si tratta di regole di emergenza, che mireranno ad assicurare la tutela del diritto alla salute dei partecipanti, anche e soprattutto attraverso la cancellazione – per quest’anno – della prova scritta, tradizionale scoglio per tantissimi candidati.

Al posto della prova scritta, un orale rafforzato, che si accompagna ad un secondo orale su cinque materie, più ordinamento e deontologia forense. Le novità sono state ufficializzate con il largo consenso della Camera al testo recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le novità e quando si terranno le prove orali per i quasi 26mila aspiranti avvocati.

Esame avvocato 2021: scontato il sì alle nuove regole

Come appena accennato, era necessario l’ok delle forze politiche alle nuove regole emergenziali per l’esame avvocato 2021: è arrivato nella giornata di ieri, con l’approvazione definitiva alla Camera, del disegno di legge di conversione in legge (con modificazioni), del decreto legge 13 marzo n. 31 del 2021, inerente appunto le regole straordinarie per garantire lo svolgimento dell’esame in oggetto, in maniera rispettosa del diritto alla salute dei partecipanti e per prevenire rischi di contagio.

Ampia la maggioranza, come era logico aspettarsi:  383 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. D’altronde i tempi stringono ed era necessario adottare quanto prima una disciplina derogatoria alle regole tradizionali.

In particolare, ciò che balza all’occhio è la cancellazione dell’esame scritto, sostituito da un orale rafforzato, con studio di un caso pratico; consultazione dei codici annotati e discussione di esso con la commissione esaminatrice. Per ambo le prove orali, previsti tempi di svolgimento tutto sommato assai ristretti.

Prima prova orale: qual è il meccanismo?

Abbiamo appena rimarcato che,  per quest’anno è stato sancito che le prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense avranno uno svolgimento in forma esclusivamente orale e da remoto, attraverso l’utilizzo di internet. Ecco quindi i tratti salienti della prima prova:

Come sopra accennato, le regole straordinarie in tema di esame avvocato 2021 sono state studiate per garantire una certa rapidità nell’effettuazione della prova orale. Il candidato è insomma chiamato a far emergere preparazione e competenza in breve tempo.

Per lo svolgimento della prima prova, il candidato ha a disposizione 60 minuti dalla dettatura del quesito. Più nel dettaglio, 30 minuti per l’esame preliminare della questione giuridica, e 30 minuti per la discussione con i membri della commissione, che lo giudicheranno.

Seconda prova orale: ecco com’è articolata

Anche per quanto riguarda la seconda prova orale, che di fatto chiude l’esame e consente la valutazione finale sul candidato, il criterio guida è quello della brevità. Infatti, ogni candidato ha un tempo pari a circa 45-60 minuti, in cui è chiamato a discutere con competenza ed elevata capacità di analisi 5 materie, scelte anch’esse in anticipo dall’aspirante avvocato. Ecco quali sono:

Oltre a queste materie, il candidato dovrà dimostrare di conoscere le norme dell’ordinamento e deontologia forense.

Sintomi riconducibili al coronavirus o problemi di salute: che succede?

E’ chiaro che non tutti i candidati potrebbero poter partecipare alle prove dell’esame avvocato 2021. In particolare, ci si domanda quali sono le conseguenze nelle circostanze della positività al coronavirus o di sintomi compatibili con il covid; ma anche ci si chiede come comportarsi in caso di isolamento fiduciario, quarantena o altri differenti problemi di salute.

Ebbene, secondo quanto stabilito dalle nuove norme emergenziali e derogatorie, il candidato potrà domandare una nuova e diversa data per poter sostenere l’esame. Ciò attraverso un’apposita istanza nei confronti del presidente della commissione giudicatrice, che però deve essere documentata nel dettaglio, onde giustificare il rinvio della selezione. Inoltre, la prova dovrà aver luogo entro 10 giorni dal termine dell’impedimento.

Le prove inizieranno il 20 maggio: appena sottoscritto il decreto ministeriale

Come ovviamente auspicato da tutti, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha firmato con tempestività il necessario decreto ministeriale, che stabilisce nel giorno 20 maggio  2021 l’inizio delle prove per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ossia ancora in periodo di emergenza sanitaria da coronavirus. Il provvedimento in oggetto è atteso nella giornata di oggi in Gazzetta ufficiale.

Ricordiamo peraltro che le prove di esame si sarebbero dovute tenere proprio in questo periodo, ossia nei giorni 13-14 e 15 aprile 2021. Ma tempo fa scattò la sospensione a seguito di una circolare alle Corti d’appello.

Contestualmente, sono stati nominati anche i 1.500 membri delle commissioni esaminatrici (professori universitari; avvocati e magistrati). Significative le parole utilizzate dalla Ministra, in occasione della firma del provvedimento, e che vogliamo qui richiamare:

È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani” – ha detto – poi aggiungendo che:  “Abbiamo voluto consentire a così tanti giovani di non rinviare oltre un appuntamento così importante e atteso per la loro vita. Questo obiettivo è stato raggiunto con un grande sforzo organizzativo del ministero, dell’avvocatura, della magistratura e del mondo accademico; ma il traguardo è stato possibile soprattutto grazie a tutte le forze politiche, che hanno dato prova di saper trovare punti di convergenza, nell’interesse dei giovani, in questo momento così complesso di pandemia. E con grande velocità hanno portato a compimento l’iter parlamentare”. 

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