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Il contratto di lavoro part-time

Per lavoro part-time (o a tempo parziale) si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno.  La disciplina di tale rapporto di lavoro, attualmente è data dal D. Lgs. 276/03.

Il part-time può essere applicato a qualsiasi contratto di lavoro subordinato; l’orario pieno di lavoro cui fare riferimento è quello stabilito dalla legge (40 ore settimanali) o il minor orario settimanale fissato dai contratti collettivi.

Tipologie

  • rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale: con questa tipologia, la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario giornaliero (si lavora tutti i giorni ma per un orario inferiore);
  • rapporto di lavoro part-time di tipo verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (si lavora ad orario pieno ma solo per qualche giorno alla settimana o mese);
  • rapporto di lavoro part-time di tipo misto: ossia una combinazione delle precedenti tipologie.

Requisiti

Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta al fine di provare la sussistenza del rapporto stesso.

La mancanza di forma scritta non determina la nullità del contratto di lavoro ma, se non si riesce a dimostrare la stipulazione del contratto part time, su richiesta del lavoratore, si potrà dichiarare l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel contratto deve essere specificata la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, mese, alla settimana o anno.

Se manca quest’ultima indicazione, provvederà il giudice a determinare le modalità temporali di svolgimento del lavoro, sulla base dei contratti collettivi.

Lavoro supplementare e straordinario

Il D. Lgs. 276/03 ha notevolmente ampliato la possibilità del datore di lavoro di richiedere al lavoratore part-time, ore di lavoro in più:

  • lavoro supplementare: è pari alla differenza tra orario part-time e orario normale giornaliero. Il lavoro supplementare è legittimo in tutte le forme del part-time. La contrattazione collettiva può determinare il numero massimo di ore di lavoro supplementare.

Il consenso del lavoratore allo svolgimento del lavoro supplementare non è necessario nel caso in cui, il part-time è previsto dalla contrattazione collettiva; è necessario invece, nel caso contrario.

  • lavoro straordinario: si ha nel momento del superamento dell’orario legale settimanale (40 ore). Il lavoro straordinario si può verificare solo nel part-time verticale e in quello misto.

Clausole di flessibilità e di elasticità

Normalmente, al datore di lavoro non è concesso di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Tuttavia, per consentire una maggiore flessibilità è possibile inserire nel contratto di lavoro part-time:

  • clausole flessibili della prestazione che consentono di variare la collocazione temporale della prestazione, previa determinazione dei contratti collettivi delle condizioni e delle modalità del potere di variazione del datore di lavoro;
  • clausole di elasticità: consentono al datore di variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più valgano come straordinario.

La regolamentazione di queste clausole è demandata alla contrattazione collettiva; in mancanza, le prestazioni elastiche o flessibili sono legittime sulla base di un accordo tra le parti. Per introdurre tali clausole è necessario il consenso espresso del lavoratore, risultante da uno specifico patto scritto.

L’esercizio da parte del datore del potere di variazione temporale deve avvenire con preavviso di almeno 2 giorni e, il lavoratore ha diritto in aggiunta alla retribuzione, di ulteriori compensazioni (riposo compensativo o aumento della retribuzione).

Le violazioni di quanto detto, comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione, di un ulteriore emulamento a titolo di risarcimento danni.

Svolgimento del rapporto

Il rapporto di lavoro part-time deve svolgersi nel rispetto di due principi fondamentali:

  • principio di non discriminazione: al lavoratore spettano gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, soprattutto per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, le ferie etc;
  • principio di proporzionalità: il trattamento del lavoratore deve essere composto in proporzione alla ridotta entità della prestazione lavorativa per istituti come importo della retribuzione globale, malattia, ferie maternità.

Trasformazione del rapporto

Su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dalla DPL competente per territorio, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in quello part-time. Il rifiuto del lavoratore di procedere a tale trasformazione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

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