Seguici tramite E-Mail


Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta.




Home » inps » disoccupazione » Disoccupazione con requisiti ridotti

Disoccupazione con requisiti ridotti




La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). NB Di regola i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, per il calcolo dell’indennità si conteranno comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.

Disoccupazione con requisiti ridotti 2012, novità nella presentazione della domanda, segui il link per conoscerle

Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 o prima del 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.



Ultimo requisito è che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.

Aggiormamento relativo alle dimissioni

Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro.

E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.


Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità.

L’IMPORTO

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli” o in fondo a questa pagina. PS Per il modello DL 86/88 bis bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale tramite il Consulente del Lavoro consegnerà al lavoratore tale modello compilato e firmato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge, facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
    con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

ALLEGATI






Link: indennità di disoccupazione

Condividi



Autore: Antonio Maroscia

Addetto paghe e tirocinante consulente del lavoro, da sempre sono appassionato di internet e delle sue dinamiche. Dopo varie esperienze da blogger ho pensato che era il momento giusto per condividere con la rete le mie conoscenze e da qui è nato Lavoro e Diritti… il progetto della vita, quello che aspettavo e sognavo da anni e l’attenzione dei lettori è la più bella ricompensa per le lunghe nottate passate davanti a un PC!
Leggi la scheda autore completa di

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

  1. Giusy scrive:

    Salve ho lavorato con un contratto di apprendistato di 4anni che sarebbe scaduto a marzo 2013, poi pero il 15 agosto ho dato le dimissioni. Sono stata assunta da un altra azienda alla fine di ottobre. Volevo sapere se in quest' arco di tempo che nn ho lavorato posso richiedere la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. Grazie anticipatamente per la risp.

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

Calcolo Assegni Familiari

Ultimi commenti