Disoccupazione con requisiti ridotti

La disoccupazione con requisiti ridotti è una prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono fare domanda di disoccupazione ordinaria.



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La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). NB Di regola per i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, per il calcolo dell’indennità si conteranno comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.

Disoccupazione con requisiti ridotti 2012, novità nella presentazione della domanda, segui il link per conoscerle

La disoccupazione RR spetta anche agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (Circ.41 del 13/3/2006) che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima.

Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 o prima del 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.

Ultimo requisito è che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.

Aggiormamento relativo alle dimissioni

Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro.

E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.

Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità.

L’IMPORTO

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli” o in fondo a questa pagina. PS Per il modello DL 86/88 bis bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale tramite il Consulente del Lavoro consegnerà al lavoratore tale modello compilato e firmato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge, facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
    con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

ALLEGATI






Link: indennità di disoccupazione


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"La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature." Franklin Delano Roosevelt

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794 commenti

  1. fabio scrive:

    salve ho presentato la domanda il 30 marzo (quella con recquisiti ridotti),quanto tempo impiega l inps per farmi sapere se è stata accolta?

    • Sergio scrive:

      Qua da noi ad Casale monferrato tempo di rissposta 20 giorni ;Ma soldi ancora niente e passato piu di un mese

  2. roby scrive:

    salve ho presentato la domanda a requisiti ridotti il 19 marzo e ormai è passato un mese e un giorno quanto ci impiegano a farmi sapere se la domanda è stata accettata?

  3. carla scrive:

    salve ho ricevuto finalmente la disoccupazione solo che non so se mi hanno pagato anche gli assegni familiari sul comunicato dell inps pervenutomi stamane non c è scrittonulla ho chiamato al numero verde e mi hanno detto che il pagamennto degli assegi failiari arriva in un secondo momento è mero?

    • Ciao Carla, se te l’ha detto l’INPS immagino di si… sulla disoccupazione ordinaria arrivano insieme, su quella a requisiti ridotti non saprei! Tu ovviamente hai presentato anche la domanda per gli Anf insieme alla domanda di disoccupazione?

      • carla scrive:

        si

        • fernando scrive:

          Non è assolutamente vero che gli assegni famigliari arrivano dopo, anzi la prassi e che pagano mensilmente sia l’indennità che gli assegni e per quella ridotta pagano il tutto in unica soluzione. Comunque capita che sbaglino, come e successo a me nei primi due mesi di ordinaria non hanno messo gli assegni. Mi sono recato in ufficio e gli ho fatto notare l’errore.
          Hanno risolto subito mettendoli in pagamento il prossimo mese.

  4. carla scrive:

    chi mi risponde

    • Ciao Carla, penso di averti già risposto… noi non siamo l’INPS, se vuoi avere conferme certe devi chiedere a loro, o al numero verde oppure allo sportello dove hai presentato la pratica.

  5. marcela scrive:

    ho presentato la domanda per d.rr. il 5 marzo….mi hanno detto che la risposta arrivera in 40 gg….pero ancora niente …..quanto dura questa pratica?

  6. moreno scrive:

    Il 23 marzo ho consegnato a mano la domanda di disoccupazione alla mia sede inps.Sul sito inps il 19 aprile risultava la pratica accettata e il pagamento erogato.Quando verra’ addebitato sul mio conto?Visto che ad oggi ancora non e’ arrivato nulla…
    Grazie e saluti.

  7. simoluca scrive:

    Io ho fatto domanda di d.r.r. e mi è stata rifiutata perchè secondo loro avrei dato io le dimissioni da un contratto a t.d. ma in realtà la cessazione del rapporto è stata consensuale e ho un documento della ditta in cui lavoravo che lo certifica…..posso fare ricorso?? Grazie mille a chi risponde

    • ciao Simoluca, puoi fare domanda di riesame presso la sede dove hai fatto domanda. Scrivi una lettera dove spieghi le tue ragioni, fai una copia della risoluzione consensuale e consegni tutto all’INPS chiedendo una revisione della pratica. Io però non so se con la risoluzione consensuale ti spetta la disoccupazione che a questo punto non è stata involontaria, ma almeno in parte volontaria…

  8. carosella riccardo scrive:

    ho presentato domanda il 14/02/2012. come mai nn ho ricevuto nessuna risposta ne tantomeno assegno?

  9. carosella riccardo scrive:

    ho presentato domanda il 14/02/2012. come mai nn ho ricevuto ancora niente?

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