In caso di perdita del posto di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà per il lavoratore l’INPS prevede alcune particolari forme di prestazioni a sostegno del reddito. Ne abbiamo già parlato in precedenza su Lavoro e Diritti e con questo articolo vado a fare un punto sulla situazione.
Disoccupazione ordinaria
E’ un’indennità che spetta ai lavoratori che si trovino senza lavoro per licenziamento, termine del contratto o per sospensione del lavoro. Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Link scheda: disoccupazione ordinaria
Disoccupazione con requisiti ridotti
La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.).
Link scheda: disoccupazione con requisiti ridotti
Disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è’ un’indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.
Link scheda: disoccupazione agricola
Collaboratori a progetto e co.co.co.
L’indennità di disoccupazione una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto è stata introdotta in via sperimentale nel 2009 e per il triennio 2009/2011.
Link scheda: disoccupazione per co.co.co e co.co.pro. 2009
Link scheda: disoccupazione per co.co.co e co.co.pro. 2010
Disoccupazione ordinaria precari scuola
L’Inps, con messaggio n. 23605 del 21 settembre 2010, ha fornito alcunichiarimenti in merito alla indennità di disoccupazione non agricola, spettante al personale precario (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola.
Link scheda: disoccupazione ordinaria precari scuola
buongiorno, volevo sapere se l'indennità di disoccupazione spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa. Grazie
salve vorrei sapere se possibile quando tempo si aspella x avere l assegno di disoccupazione gia fatta i primi di febbraio sono un marrittimo grazie
mi chiamo giovamnnio.0
Ciao Giovanni, dipende, varia da sede a sede comunque di solito anche 30/40 giorni, in base anche alle richieste ricevute dall'ente!