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Accordo sull'apprendistato professionalizzante in somministrazione lavoro

Accordo collettivo sull’apprendistato professionalizzante relativo ai lavoratori somministrati


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di - 23 Aprile 2012

Assolavoro, Felsa CISL e UIL temp. lo scorso 5 aprile hanno siglato l’accordo collettivo sull’apprendistato professionalizzante relativo ai lavoratori somministrati, sottoscritto in ottemperanza alla previsione dell’art. 2 del testo unico sull’apprendistato.

In base all’accordo, l’apprendista sarà assunto con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e, ’apprendistato si potrà realizzare presso un unico utilizzatore o presso più imprese utilizzatrici.

Le assunzioni in apprendistato su più utilizzatori non potranno essere superiori al numero dei somministrati a tempo indeterminato già dipendenti dell’Agenzia; è previsto, inoltre un obbligo di conferma in servizio pari al 60% per l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice oppure del 50% della sola Agenzia per il Lavoro

Durata del periodo di apprendistato

Gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie, nell’ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, non potranno avere missioni di lavoro inferiori ai 12 mesi. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo.

Inoltre, per permettere un continuum nella formazione viene individuato un periodo di 10 mesi durante il quale, in assenza di missioni, l’Agenzia dovrà garantire comunque continuità al percorso formativo.

lo spostamento del termine finale dell’apprendistato deve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine iniziale.

Recesso

L’agenzia per il lavoro, può recedere dal contratto, al termine dell’apprendistato, comunicando per iscritto la disdetta con preavviso di 30 giorni, a decorrere dal termine del periodo di formazione.

Se non si osserva questa regola, il rapporto dell’apprendista prosegue alle dipendenza dell’agenzia come rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Confermato quanto previsto dal TU sull’apprendistato, ossia che non si può recedere dal contratto durante il periodo di formazione, fatta eccezione per l’esistenza di una giusta causa o giustificato motivo.

Nel caso di apprendistato su più utilizzatori, in caso di interruzione del percorso formativo, l’Agenzia è tenuta a completare la formazione.

Inoltre, è prevista la presenza di un tutor di Agenzia (TDA)che integrerà quello già previsto dall’impresa utilizzatrice che, sarà anche responsabile della concreta attuazione degli obblighi formativi, attraverso una serie di attività elencate nell’accordo.

Nell’accordo manca la firma di Nidil CGIL; secondo il sindacato dei precari “Assolavoro ha proposto una modalità del tutto anomala con la quale poter “spezzettare” il percorso di apprendistato su più imprese, nonostante l’incertezza di poterne garantire l’intero svolgimento nei casi di impossibilità di attivazione di nuovi contratti commerciali.

NIdiL CGIL ha evidenziato al riguardo sia la mancanza di fondamento giuridico di tale modalità che il rischio di snaturamento dell’istituto dell’apprendistato”.

Pertanto, nell’accordo c’è la dichiarazione a verbale della Nidil-CGIL che, conferma la riserva di firmare, all’esito dell’interpello proposto dalla CGIL al ministero e, alla rivalutazione dell’accordo definitivo.

  Accordo apprendistato in somministrazione (1,3 MiB, 800 hits)

 

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Categories: ABC Lavoro
Tags: Apprendistatolavorosomministrazione lavoro